Da giorni impazza sul web la “notizia” di un MoVimento 5 Stelle senza rappresentante legale. Ma è proprio così?
Dopo il rigetto del reclamo presentato da Vito Crimi contro la nomina di un curatore speciale per il Movimento 5 Stelle, la questione della rappresentanza legale dell’M5S è aperta e scottante. Per capirne di più bisogna fare un passo indietro e partire dal caso Cuccu contro il Movimento.
Lo scorso gennaio è stata deliberata l’espulsione dal Movimento 5 Stelle della consigliera regionale sarda, Carla Cuccu. A detta di alcuni giornali, l’espulsione si pone a valle di tensioni e malumori tra la Cuccu e i colleghi pentastellati iniziati anni addietro. Secondo quanto affermano talune testate giornalistiche, Carla Cuccu sarebbe stata invitata già nell’ottobre 2019 a lasciare il seggio in Consiglio regionale per comportamenti tenutisi in violazione dei valori del Movimento. Comportamenti che le sarebbero costati l’avvio del procedimento di sospensione lo scorso 13 luglio 2020 contro il quale la Cuccu ha presentato infruttuosamente reclamo al Comitato di Garanzia. A seguito del mancato accoglimento del reclamo, è stata deliberata l’espulsione della Cuccu lo scorso 27 gennaio. Alla consigliera pentastellata sono state contestate condotte genericamente contrarie al Movimento quali, ad esempio, l’adesione a iniziative esterne dal Movimento senza l’accordo con il gruppo consiliare. Tra questi, vi sarebbe l’avallo della proposta di referendum avanzata dalla Lega sulla parte proporzionale della legge elettorale regionale.
I legali di Carla Cuccu hanno, quindi, proposto ricorso al Tribunale di Cagliari, impugnando la delibera di espulsione dal Movimento 5 Stelle. Le delibere di esclusione di un socio da parte delle associazioni, comprese le associazioni non riconosciute, posso essere impugnate dinnanzi all’autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, c.c. La ricorrente ha contestato la genericità della motivazione della delibera, dovendo contenere questa, secondo giurisprudenza costante, una motivazione non generica, in cui venga enucleato in modo dettagliato l’addebito rivolto all’associato.
Ai fini della corretta e legittima instaurazione del processo, il Tribunale di Cagliari ha provveduto a nominare un curatore speciale, non ritenendo Vito Crimi il legale rappresentante del Movimento 5 Stelle. Secondo i giudici di merito, con delibera, il 17 febbraio 2021, l’Assemblea degli iscritti a seguito delle votazioni tenutesi sulla piattaforma Rousseau ha nominato, quale organo politico, il Comitato direttivo. Sarebbe, quindi, il Comitato direttivo a essere il rappresentante legale del Movimento. Tuttavia, non essendo stati nominati i cinque componenti del Comitato direttivo né essendo stata prevista alcuna norma transitoria per attribuire rappresentanza legale ad altro organo, vi sarebbe una vacatio dei poteri del rappresentante.
Sul punto, la posizione del fondatore, nonché garante del Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo, è stata netta e antitetica rispetto a quella dei giudici di merito. Grillo infatti ritiene che il rappresentante legale sia Vito Crimi dal momento che la sua carica dovrebbe durare fino a quando non sono nominati i cinque componenti del nuovo Comitato direttivo. Ai sensi dell’articolo 7, lett. d) dello Statuto, infatti, se la carica di un membro del Comitato direttivo è vacante, il membro più anziano del Comitato di Garanzia ne assume temporaneamente le veci.
Avverso la nomina del curatore speciale, Vito Crimi ha presentato reclamo presso la Corte d’Appello di Cagliari la quale, tuttavia, lo scorso 5 maggio ha dichiarato inammissibile il reclamo, ritenendosi non competente a pronunciarsi sul decreto emesso in primo grado dal Presidente del tribunale. Il reclamo contro la nomina del curatore è stato proposto ai sensi dell’art. 739 c.p.c., il quale prevede la reclamabilità solo dei decreti del giudice titolare davanti al tribunale e dei decreti del tribunale in camera di consiglio in II grado davanti alla Corte d’appello.
Meritevole d’attenzione è il dispositivo della Corte d’appello con riguardo alla rappresentanza legale e politica dell’Associazione Movimento 5 Stelle. Da quanto si apprende dall’ANSA, i giudici avrebbero affermato che «il decreto reclamato non ha accertato in via definitiva l’attuale insussistenza di un legale rappresentante dell’Associazione».
La nomina del curatore speciale ha, quindi, portata limitata alla creazione di legittimazione processuale strumentale a garantire la corretta instaurazione del contraddittorio processuale. Pertanto, non si deve considerare la nomina del curatore speciale generica e valevole per qualsiasi caso ma è stata dettata per il singolo caso di specie.
In attesa dell’esito finale del processo, la consigliera Cuccu è stata reintegrata. Il Tribunale di Cagliari ha, infatti, emesso un decreto lo scorso 4 marzo, in accoglimento dell’istanza cautelare proposta dalla ricorrente, con cui ha disposto la sospensione del decreto di espulsione della Cuccu per illegittimità.
Commenti recenti