Ti sei accorto di avere sulla facciata di casa dei cavi elettrici pubblici? Ecco cosa fare!

SERVITÙ DI ELETTRODO: LA NORMATIVA

L’ordinamento nostrano consente di far passare le condutture elettriche su fondi privati al fine di consentire la distribuzione di energia elettrica. Il distributore di energia può, dunque, far gravare il peso delle condutture elettriche su fondi privati, detti serventi.

Nel 2003 fu indetto un referendum abrogativo della norma, ritenendo l’istituto della servitù di elettrodotto limitativa dei diritti del proprietario. Il referendum, tuttavia, non ha raggiunto il quorum e di conseguenza l’istituto non è stato abrogato.

La servitù di elettrodotto è disciplinata dal codice civile e dal Regio decreto dell’11 dicembre 1933, n. 1775, dalla legge del 13 dicembre 1964, n. 1341 e dalla legge del 28 giugno 1986, n. 339.

Ai sensi dell’art. 1056 c.c., ogni proprietario è tenuto a dare passaggio per i suoi fondi alle condutture elettriche. Tale vincolo può essere imposto su tutti i fondi, ad eccezione delle case. Fanno eccezione le facciate delle abitazioni rivolte verso vie o piazze pubbliche, i cortili, i giardini, i frutteti e le aie.

Ai sensi dell’art. 119 del r.d. n. 1775 del 1933, ogni proprietario è tenuto a dar passaggio per i suoi fondi alle condutture elettriche aeree o sotterranee che esegua chi ne abbia ottenuto permanentemente o temporaneamente l’autorizzazione dall’autorità competente.

DIRITTI E OBBLIGHI DEL GESTORE

Il gestore ha il diritto, ai sensi dell’art. 121 del r.d. n. 1775 del 1933, di: 

a) collocare ed usare condutture sotterranee od appoggi per conduttori aerei e far passare conduttori elettrici su terreni privati e su vie e piazze pubbliche, ed impiantare ivi le cabine di trasformazione o di manovra necessarie all’esercizio delle condutture; 

b) infiggere supporti o ancoraggi per conduttori aerei all’esterno dei muri o facciate delle case rivolte verso le vie e piazze pubbliche, a condizione che vi si acceda dall’esterno e che i lavori siano eseguiti con tutte le precauzioni necessarie sia per garantire la sicurezza e l’incolumità, sia per arrecare il minimo disturbo agli abitanti. 

L’impianto e l’esercizio di condutture elettriche devono essere eseguiti in modo da rispettare le esigenze e l’estetica delle vie e piazze pubbliche e da riuscire il meno pregiudizievole possibile al fondo servente, avuto anche riguardo all’esistenza di altri utenti di analoga servitù sul medesimo fondo, nonché alle condizioni dei fondi vicini e all’importanza dell’impianto stesso. 

Devono inoltre essere rispettate le speciali prescrizioni che sono o saranno stabilite per il regolare esercizio delle comunicazioni telegrafiche e telefoniche. 

DIRITTI E OBBLIGHI DEL PROPRIETARIO DEL FONDO SERVENTE

L’imposizione della servitù di elettrodotto non determina alcuna perdita di proprietà o di possesso del fondo servente. Il proprietario non può in alcun modo diminuire l’uso della servitù o renderlo più incomodo. 

È POSSIBILE LO SPOSTAMENTO DEI CAVI ELETTRICI?

Il proprietario potrebbe richiedere lo spostamento dei cavi elettrici ma entro taluni limiti. Anzitutto, deve essere pattuita nell’atto costitutivo della servitù la possibilità di richiedere lo spostamento dei cavi. 

Il proprietario può richiedere lo spostamento dei cavi nel caso in cui debba eseguire sul suo fondo qualunque innovazione, costruzione o impianto. In tal caso, l’esercente dell’elettrodotto è obbligato a rimuovere o collocare diversamente le condutture e gli appoggi, senza che per ciò sia tenuto ad alcun indennizzo o rimborso a favore dell’esercente medesimo. Il proprietario deve offrire all’esercente, in quanto sia possibile, altro luogo adatto all’esercizio della servitù.

Il cambiamento di luogo per l’esercizio della servitù può essere parimenti richiesto dall’utente, se questo provi che esso riesce per lui di notevole vantaggio e non di danno al fondo.