L’avvocato è obbligato a informare per iscritto sulla possibilità di accedere al gratuito patrocinio a spese dello Stato?

Non vi è un obbligo previsto per legge o nel Codice deontologico, tuttavia un siffatto obbligo di informativa scritta potrebbe essere frutto di un’interpretazione delle disposizioni deontologiche e delle norme di rango costituzionale e comunitario vigenti in materia, nonché tramite un’interpretazione estensiva che tenga conto di situazioni similari a quella in oggetto.

LA RATIO DEL PATROCINIO GRATUITO

Anzitutto, è bene comprendere la ratio dell’istituto del patrocinio gratuito. Imprescindibile, in tal senso, è la lettura delle norme in combinato disposto degli articoli 3 e 24 della Costituzione. Dal riconoscimento del diritto a tutti i cittadini, indistintamente, di essere difesi, discende che, in mancanza di mezzi economici per garantirsi autonomamente il diritto di difesa, questo debba essere riconosciuto e garantito dallo Stato. A tal fine è stato istituito il gratuito patrocinio consentendo al cittadino inadempiente, in presenza di determinati requisiti reddituali, di avvalersi dell’assistenza legale a spese dello Stato.

Siffatto diritto è, inoltre, sancito dalla Carta europea dei diritto dell’Uomo. Ai sensi dell’art. 6, comma 3, lett. c), ogni persona ha il diritto di “difendersi personalmente o avere l’assistenza di un difensore di sua scelta e, se non ha i mezzi per retribuire un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d’ufficio, quando lo esigono gli interessi della giustizia”.

NORMATIVA SUL PATROCINIO

Il patrocinio a spese dello Stato è disciplinato dal Testo Unico sulle Spese di giustizia, di cui al D. P. R., 30 maggio 2002, n. 115. È inoltre previsto il diritto di accedere al patrocinio sia all’imputato, ex art. 98 del codice di procedura penale, sia alle parti di un processo civile ex ’art. 82 del codice di procedura civile. 

OBBLIGO DI INFORMATIVA DELL’AVVOCATO

Al fine di rendere edotto il cliente del diritto di avvalersi del gratuito patrocinio a Spese dello Stato, corre all’avvocato l’obbligo di informarlo all’atto del conferimento dell’incarico. Per accedervi, è necessario che ricorrano le condizioni (reddituali) richieste.

Tale obbligo discende dall’art. 27, comma 4, del Codice deontologico forense, il quale dispone che «l’avvocato, ove ne ricorrano le condizioni, all’atto del conferimento dell’incarico, deve informare la parte assistita della possibilità di avvalersi del patrocinio a spese dello Stato».

Tale dovere di informazione, tuttavia, non può essere interpretato solo in senso letterario.

INTERPRETAZIONE ESTENSIVA DELL’OBBLIGO DI INFORMAZIONE

Sebbene un remoto orientamento dei giudici di legittimità abbia affermato che le norme del Codice deontologico forense non debbano essere interpretate alla stregua di norme aventi valore di legge, ma con il ricorso ai canoni interpretativi di cui all’art. 1362 c.c. ss. (Cass., SS. UU., 10 luglio 2003, n. 10482), in questa sede sarebbe opportuno affermare il contrario. 

Come menzionato in uno scritto di Michele Carpano (Deontologia dell’attività del difensore nel patrocinio a carico dello Stato del 25 novembre 2009), le norme del Codice deontologico devono essere interpretate ai sensi dell’art. 12 delle preleggi. Nella loro applicazione, dunque, si deve attribuire il senso palese delle parole ma è necessario anche guardare all’intentio legis e, in caso di dubbio, si deve guardare ai princìpi generali dell’ordinamento giuridico dello Stato.

Da ciò ne discende che è necessario interpretare l’art. 27 del Codice deontologico forense anche alla luce di tutte le norme, anche etiche e sociali, che disciplinano l’esercizio della professione forense. Esercizio che deve avvenire con diligenza e correttezza nei confronti del cliente il quale si trova in una situazione di squilibrio informativo rispetto al legale.

OBBLIGO DI CHIARA E CORRETTA INFORMAZIONE

Di talché, in presenza di siffatta naturale situazione di squilibrio, l’avvocato deve essere obbligato non solo a informare il cliente sulla possibilità di accedere al gratuito patrocinio ma anche di informarlo in modo chiaro e corretto. 

A riguardo, è imprescindibile citare una sentenza del Tribunale di Verona (Trib. Verona, sez. III, n.  n. 275 del 31 gennaio 2017) il quale ha condannato l’avvocato per un’informativa non chiara al cliente. 

In particolare, i giudici di merito asseriscono che l’avvocato abbia violato gli obblighi informativi in quanto, nonostante abbia fornito al cliente un’informativa per iscritto sul diritto di accedere al patrocinio, questa risultasse poco chiara, generica, di difficile comprensione e anche fuorviante.

Ne discende che un’informativa, ancorché scritta, per adempiere alla sua funzione debba essere chiara e corretta. Cioè, deve essere comprensibile al cliente non operatore del diritto, e non fraintendibile.

OMESSA INFORMATIVA: È TRUFFA

È pacifico, quindi, l’obbligo di informativa al cliente.

In caso di omessa informativa al cliente della possibilità di accedere al gratuito patrocinio, la Cassazione (Cass. pen. Sez. II, 19/02/2016, n. 20186) ha riconosciuto il perfezionamento del reato di truffa da parte dell’avvocato che induce il cliente a credere di avere l’obbligo di corrispondere al difensore gli emolumenti. 

OBBLIGO DI INFORMATIVA SCRITTA?

Nonostante sia indiscusso l’obbligo di informare il cliente dell’opportunità di accedere al gratuito patrocinio dello Stato, non vi è alcuna norma che espressamente obblighi l’avvocato a far sottoscrivere al cliente un’informativa scritta.

Ci si chiede, quindi, se sia possibile contestare ad un avvocato l’omessa sottoscrizione di una tale informativa scritta in tal senso. A parer di chi scrive, un siffatto obbligo, deve essere riconosciuto in virtù di un’interpretazione che tenga conto delle norme del Codice deontologico forense e non solo.

Anzitutto, l’art. 27 del Codice deontologico forense prevede che l’avvocato informi per iscritto dei tempi e degli oneri. Non si comprende, quindi, per quale motivo non debba essere statuito il medesimo obbligo anche nel caso di informativa per il gratuito patrocinio.

A maggior ragione dovrebbe ravvedersi un obbligo di informativa scritta sul patrocinio gratuito dal momento che esso realizza i princìpi costituzionali di uguaglianza sostanziale e di difesa. 

Inoltre, guardando al codice di procedura penale, vi è un’informativa scritta ex art. 369bis c.p.p. per la persona sottoposta ad indagini sull’opportunità di avvalersi di un difensore di fiducia e del patrocinio gratuito. Di conseguenza, v’è da ritenere applicabile tale informativa anche al cliente.