È stata pubblicata lo scorso 6 ottobre la circolare dell’Agenzia delle Entrate che chiarisce e specifica le modifiche che sono state introdotte dal decreto “Aiuti-bis” alla disciplina del Superbonus.

Tra le novità citate vi è la proroga del 110% anche per i lavori avviati dal 1° luglio 2022. In particolare, il paragrafo 7 della Circolare precisa che è possibile la proroga del Superbonus, dal 30 giugno al 31 dicembre 2022, per le villette e le case a schiera delle persone fisiche, purché sia stato effettuato almeno il 30% dei lavori per almeno entro il 30 settembre 2022.

Si legge, infatti, che: «le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa o di arti e professioni, possono fruire del Superbonus con riferimento agli interventi eseguiti su unità immobiliari anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione, tuttavia, che al 30 settembre di tale anno siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo.

I contribuenti interessati, inoltre, possono scegliere se calcolare la predetta percentuale del 30 per cento considerando solo gli interventi ammessi al Superbonus oppure includere anche altri lavori non ammessi a tale agevolazione». Di questa proroga si può usufruire anche se gli interventi sono iniziati 1° luglio 2022 ovvero, laddove previsto dalla normativa edilizia, il titolo abilitativo sia stato presentato da tale data.

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