Come richiedere la cittadinanza italiana? Di seguito, riferimenti normativi e sunto della procedura online.

Il cittadino straniero può entrare in Italia se è in grado di documentare il motivo e le condizioni del soggiorno, oltre alla disponibilità di mezzi sia per mantenersi durante il soggiorno sia per rientrare nel Paese di provenienza, tranne i casi di ingresso per motivi di lavoro. L’ingresso in Italia è consentito con visti per soggiorni di breve durata, validi fino a 3 mesi, e per soggiorni di lunga durata che comportano la concessione di un permesso di soggiorno (di lunga durata) con motivazione identica a quella del visto. Per soggiorni inferiori a tre mesi sono considerati validi i visti rilasciati da autorità diplomatiche di altri Stati con i quali l’Italia ha ratificato accordi, o in base a norme comunitarie.

L’ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale, e di lavoro autonomo, deve avvenire nell’ambito delle quote di ingresso (articolo 21 T.U.) stabilite nei decreti periodici (di solito annuali), i cosiddetti ‘decreti-flussi’, emanati dal presidente del Consiglio dei ministri sulla base dei criteri indicati nel documento programmatico triennale sulle politiche dell’immigrazione (articolo 3). I decreti-flussi normalmente prevedono una riserva di quote per i cittadini provenienti da Paesi con i quali lo Stato ha concluso accordi per la regolamentazione dei flussi d’ingresso e delle procedure di riammissione. L’ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale, e di lavoro autonomo, deve avvenire nell’ambito delle quote di ingresso (articolo 21 T.U.) stabilite nei decreti periodici (di solito annuali), i cosiddetti ‘decreti-flussi’, emanati dal presidente del Consiglio dei ministri sulla base dei criteri indicati nel documento programmatico triennale sulle politiche dell’immigrazione (articolo 3). I decreti-flussi normalmente prevedono una riserva di quote per i cittadini provenienti da Paesi con i quali lo Stato ha concluso accordi per la regolamentazione dei flussi d’ingresso e delle procedure di riammissione.

Normativa di riferimento: Testo unico sull’immigrazione.

Differenza tra carta di soggiorno e permesso di soggiorno

In Italia, il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ha sostituito a tutti gli effetti la carta di soggiorno. Dall’1 aprile 2007, la carta di soggiorno indica quindi il titolo di soggiorno rilasciato agli stranieri extracomunitari familiari di cittadini comunitari (e italiani) residenti sul territorio italiano, che possiedono i requisiti richiesti dall’articolo 10 del Decreto Legislativo 06/02/2007, n. 30. Nel caso di specie ricorre l’articolo 7 lettera d), «è familiare, come definito dall’articolo 2, che accompagna o raggiunge un cittadino dell’Unione che ha diritto di soggiornare ai sensi delle lettere a), b) o c)».

Il permesso di soggiorno CE di lungo periodo può essere richiesto dall’extracomunitario in possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validità che dimostri la disponibilità di un reddito e di un alloggio idoneo (articolo 9 del Decreto Legislativo 25/07/1998, n. 286). Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo: è a tempo indeterminato, è valido come documento di identificazione personale per cinque anni e il suo rilascio è subordinato al superamento di un test di conoscenza della lingua italiana.

Come richiedere la cittadinanza italiana

Normativa: Legge n. 91 del 5 febbraio 1992,recentemente modificata dalla legge  del 1° dicembre 2018, n. 132 (link: http://www.comune.jesi.an.it/MV/leggi/l91-92.htm)  e regolamenti di esecuzione n. 572/93 (https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1993-10-12;572!vig=) e n. 362/94 (https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1994/06/13/094G0368/sg).

Casi in cui è previsto il rilascio della cittadinanza: si può diventare cittadino italiano per: 

  • acquisto automatico (es. nascita, adozione, riconoscimento giudiziale di filiazione, ecc.);
  • acquisto per beneficio di legge (discendenza, nascita e continuata residenza);
  • acquisto per matrimonio o naturalizzazione.

Nel caso di specie si potrebbe richiedere la cittadinanza per naturalizzazione, nel cui caso lo straniero può richiedere la cittadinanza italiana dopo dieci anni di residenza legale in Italia, ridotti a cinque anni per coloro cui è stato riconosciuto lo status di apolide o di rifugiato e a quattro anni per i cittadini di Paesi della Comunità Europea. Il nostro cliente risiede in Italia dal 1993 e sua moglie dal 1994.

La cittadinanza per naturalizzazione può essere inoltre concessa nei seguenti casi:

  • se lo straniero, legalmente residente in Italia da almeno tre anni, ha un genitore o un ascendente in linea retta di secondo grado che sia stato cittadino italiano per nascita;
  • b) se lo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano risiede legalmente in Italia da almeno cinque anni successivamente all’adozione;
  • c) se lo straniero ha prestato servizio, anche all’estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello Stato;
  • d) se lo straniero maggiorenne nato in Italia vi risiede legalmente da almeno tre anni.

Certificazione della conoscenza della lingua italiana

Il decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con legge del 1° dicembre 2018, n. 132, ha introdotto alla legge sulla cittadinanza l’articolo 9.1, che subordina l’acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio e per naturalizzazione al possesso da parte dell’interessato di un’adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1) del Quadro Comune Europeo di Rifermento per le Lingue (QCER).

Il Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue- QCER (Common European Framework of Reference for Languages -CEFR) è stato messo a punto dal Consiglio d’Europa come parte principale del progetto Language Learning for European Citizenship (apprendimento delle lingue per la cittadinanza europea), allo scopo, fra l’altro, di aiutare a superare gli ostacoli nella comunicazione derivanti dai diversi sistemi educativi presenti in Europa e di definire livelli di competenza su cui misurare i progressi di apprendimento. Il CEFR si articola in sei livelli di riferimento (A1, A2, B1, B2, C1 e C2), che costituiscono i parametri per valutare il livello di competenza linguistica individuale. In particolare, il livello B1 prevede la capacità di sostenere conversazioni semplici su argomenti noti o di interesse, comprendendo gli elementi principali in un discorso, la capacità di comprendere l’essenziale di trasmissioni radiofoniche e televisive su argomenti di attualità o temi di interesse personale o professionale, la comprensione di testi scritti di uso corrente legati alla sfera quotidiana o al lavoro, la scrittura di testi semplici su argomenti noti o di interesse.

Per dimostrare la conoscenza della lingua italiana, all’atto di presentazione della domanda i richiedenti sono tenuti:

  • ad attestare il possesso di un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o privato riconosciuto dal Ministero degli affari esteri (MAECI) o dal Ministero dell’istruzione (MIUR); 
  • il possesso di un titolo di studio rilasciato da istituti d’istruzione riconosciuti dal MAECI (scuole italiane all’estero) costituisce attestazione della conoscenza linguistica richiesta dalla norma.
  • (ovvero, in alternativa) a produrre apposita certificazione della lingua, rilasciata da un ente certificatore riconosciuto dal Ministero degli affari esteri o dal Ministero dell’istruzione.

Le certificazioni relative alla competenza linguistica CLIQ (Certificazione Lingua Italiana di Qualità) sono rilasciate, previo il superamento di prove d’esame, dai quattro enti certificatori riconosciuti dal MAECI: la Società Dante Alighieri, l’Università per Stranieri di Perugia, l’Università per Stranieri di Siena e l’Università degli Studi Roma Tre. 

Da tale specifico onere di attestazione sono esclusi coloro che hanno sottoscritto l’accordo di integrazione di cui all’art. 4-bis del TU in materia di immigrazione (D.Lgs. n. 286/1998) e i titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, trattandosi di situazioni per le quali la legge già presuppone una valutazione di conoscenza della lingua italiana. Nel caso di specie, pur avendo i nostri clienti la carta di soggiorno, in virtù delle modifiche apportate dal Decreto Salvini è necessario, al fine di presentare la domanda di cittadinanza, sostenere l’esame di lingua italiana.

Il riferimento normativo è all’articolo 9.1 della legge introdotto dal Decreto Salvini su cittadinanza e immigrazione il 17 dicembre 2018, il quale afferma «La concessione della cittadinanza italiana ai sensi degli articoli 5 e 9 è subordinata al possesso, da parte dell’interessato, di un’adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). A tal fine, i richiedenti, che non abbiano sottoscritto l’accordo di integrazione di cui all’articolo 4-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o che non siano titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all’articolo 9 del medesimo testo unico, sono ((tenuti, all’atto della presentazione dell’istanza, ad)) attestare il possesso di un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario riconosciuto dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale o dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ovvero a produrre apposita certificazione rilasciata da un ente certificatore riconosciuto dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale o dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca».

Il Ministero dell’Interno, con la circolare n. 666 del 25 gennaio 2019, ha chiarito che la disposizione che prevede una adeguata conoscenza della lingua italiana si applica alle domande presentate dal 4 dicembre 2018. Le domande già inoltrate prive della documentazione dovranno essere dichiarate inammissibili previo avviso al richiedente che potrà provvedere entro un breve termine ad integrare la pratica con l’attestazione o la certificazione richiesta.

A chi bisogna presentare l’istanza per l’acquisto della cittadinanza italiana per naturalizzazione?

In questi casi la domanda di cittadinanza, indirizzata al Presidente della Repubblica, deve essere presentata alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo del luogo di residenza.

Dal 18 maggio 2015 le domande possono essere inviate esclusivamente per via telematica. Il richiedente deve:

  • registrarsi sul portale dedicato, (https://cittadinanza.dlci.interno.it);
  • con le credenziali ricevute dal portale è necessario compilare la domanda e trasmetterla in formato elettronico, insieme a un:
    • documento di riconoscimento;
    • atti formati dalle autorità del Paese di origine (atto di nascita e certificato penale);
    • ricevuta dell’avvenuto pagamento del contributo di euro 200,00 previsto dalla legge n. 94/2009.

Procedura online

Requisiti:

  • essere soggiornanti in Italia da 10 anni se extracomunitari
  • avere reddito minimo di 8500 negli ultimi tre anni (CUD)
  • documenti:
    • Codice Fiscale
    • Permesso di soggiorno (o carta di soggiorno)
    • Carta di identità
    • Passaporto
    • richiedere nel paese di origine di seguenti tre documenti  con traduzione e legalizzazione
    • certificato di nascita del proprio paese
    • certificato del matrimonio
    • certificato penale