Durante la Conferenza Stampa del 25 ottobre 2020, il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha presentato le nuove misure restrittive previste dal nuovo DPCM. Le misure entreranno in vigore dal 26 ottobre.

Qui di seguito le principali misure previste:

OBBLIGO DI MASCHERINA:

  • Obbligo di mascherina sull’intero territorio nazionale sia negli ambienti all’aperto sia al chiuso, tranne nelle abitazioni private.
  • Non vige l’obbligo di mascherina ai luoghi all’aperto tranne se è garantita continuativamente la condizione di isolamento rispetto ai non conviventi e fatte salve le misure anti-contagio.
  • Non vige l’obbligo di mascherina per chi svolge attività sportiva, per i bambini sotto i sei anni e per soggetti con patologie o viabilità incompatibili con l’uso della mascherina .

DISTANZA DI SICUREZZA 

  • Obbligo di mantenere distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro.

SPOSTAMENTI:

  • È fortemente raccomandato non spostarsi, con mezzi pubblici o privati, salvo che per esigenze di studio, lavoro, motivi di salute, situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi sospesi.

PARCHI, VILLE E GIARDINI PUBBLICI

  • L’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento.
  • È consentito l’accesso ai bambini e ragazzi nei luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all’aria aperta.

ATTIVITÀ SOSPESE:

  • Sono sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento.
  • Sono sospese attività di palestre, piscine, centri natatori, centro benessere, centro termali, fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o che erogano prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza.
  • Sono sospese le attività dei centri culturali, centri sociali e ricreativi.
  • Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò.
  • Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi all’aperto.
  • Sono sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, al pubblico e all’aperto.
  • Sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza.
  • Sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

SONO VIETATE:

  • Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, anche quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose.
  • Sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi.

ATTIVITÀ SPORTIVA:

  • È consentito svolgere attività sportiva o motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate a parchi pubblici, ove accessibili e nel rispetto della distanza di sicurezza di 2 metri per l’attività sportiva e di 1 metro per ogni altra attività.
  • È consentita l’attività sportiva di base e l’attività motoria svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e private, nel rispetto del distanziamento.
  • Sono sospesi eventi e competizioni sportive di sport individuali e di squadra, svolti in ogni ogni luogo pubblico, privato o pubblico.
  • Sono consentiti gli eventi e le competizioni sportive di interesse nazionale, nei settori professionistici e dilettantistici, dal CONI, dal CIP e dalle Federazioni sportive nazionali ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali.
  • L’allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, di sport individuali e di squadra sono consentiti a porte chiuse.
  • Sono sospesi lo svolgimento di sport di contatto nonché le scuole e l’attività formativa di avviamento dei suddetti sport, le gare, le competizioni e le attività connesse anche di carattere ludico-amatoriale.

MANIFESTAZIONI PUBBLICHE, CERIMONIE, E ALTRO

  • È consentito lo svolgimento di manifestazioni pubbliche in forma statica, nel rispetto delle distanze.
  • Possono essere organizzate tutte le cerimonie pubbliche, nel rispetto dei protocolli e le linee guida vigenti e in assenza di pubblico.
  • È consentito l’accesso ai luoghi di culto, nel rispetto della distanza.
  • È consentita la partecipazione alle funzioni religiose.
  • È consentito l’accesso ai musei e agli altri istituti e luoghi di cultura.

ABITAZIONI PRIVATE:

  • È fortemente raccomandato non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza.

SCUOLA:

  • L’attività didattica ed educativo per il primo ciclo di istruzione e per l’infanzia continua a svolgersi in presenza.
  • L’attività delle istituzioni scolastiche di secondo grado adottato forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica, incrementando l’attività didattica digitale del 75%.
  • Possono proseguire in presenza i corsi per medici in formazione specialistica e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica.
  • Sono consentiti i corsi abilitanti e le prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della motorizzazione civile e dalle autoscuole, i corsi per l’accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori, e simili.

ATTIVITÀ COMMERCIALI E DI RISTORAZIONE:

  • La attività commerciali al dettaglio si svolgono nel rispetto della distanza interpersonale.
  • Le attività dei servizi di ristorazione (bar, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, ecc) sono consentite dalle ore 5:00 alle ore 18:00.
  • Il consumo al tavolo dell’esercizio di ristorazione è consentito per massimo 4 persone, salvo che siano conviventi.
  • È consentita la ristorazione negli alberghi e nelle strutture ricettive limitatamente ai propri clienti.
  • È consentita la ristorazione con consegna a domicilio fino alle 24 e con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
  • Restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante, negli ospedali e aeroporto, con il rispetto delle distanze di sicurezza.
  • Sono consentite le attività inerenti ai servizi della persona.
  • Sono garantiti i servizi bancari, finanziari, assicurativi.
  • Sono garantite le attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che forniscono beni e servizi.

SCARICA QUI IL DPCM 25/10/2020

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