È stato presentato nella serata di ieri il nuovo Decreto Ristori, da parte del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, alla presenza del Ministro dell’Economia Roberto Gualtieri e dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli.

Il Decreto, non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale, mira a offrire ristoro alle categorie colpite dalle misure restrittive previste nel DPCM del 24 ottobre per limitare l’aumento dei contagi COVID-19.

Vediamo in sintesi le principali misure previste.

A CHI SPETTANO I CONTRIBUTI:

Il Decreto prevede l’erogazione di contributi a fondo perduto ai soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività prevalente nei sottori colpiti dalle limitazioni previste dal Decreto del 24 ottobre. I contributi saranno erogati tramite l’accredito sul conto corrente bancario o postale dei soggetti titolari di partita IVA che hanno già ricevuto il contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 del Decreto Rilancio. 

Al fine di rendere quanto più rapida possibile la corresponsione del contributo, la norma stabilisce che la somma venga accreditata direttamente sul conto corrente bancario o postale dei soggetti che hanno già ricevuto il contributo a fondo perduto previsto dall’articolo 25 del decreto legge “Rilancio”.

Si prevede, inoltre, che i contributi a fondo perduto siano erogati anche nei confronti di soggetti che non hanno presentato l’istanza di cui all’articolo 25 del Decreto Rilancio nel termine di 60 giorni previsto dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 giugno 2020. Per consentire l’erogazione dei contributi anche a questi soggetti, l’Agenzia delle Entrate riaprirà il canale web per presentare l’istanza e calcolare la quota del contributo spettante.

Non possono accedere al ristoro i soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre ovvero che in data 25 ottobre 2020 abbiano chiuso la partita IVA.

Nella bozza di Decreto è previsto, inoltre, che con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, possano essere individuati ulteriori categorie di soggetti cui destinare i suddetti finanziamenti, purché i loro settori economici siano stati direttamente pregiudicati dalle misure restrittive introdotte dal DPCM del 24 ottobre 2020.

Per quanto riguardo al regime sanzionatorio e alle attività di controllo, si applicheranno le disposizioni di cui all’articolo 25 del Decreto rilancio.

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LE PARTITE IVA: CONDIZIONI

Il contributo a fondo perduto spetta solo a coloro la cui attività ha subìto un calo del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 di due terzi rispetto al 2019. 

Nel caso di soggetti che hanno attivato la partita IVA a far data dal 1° gennaio 2019, il contributo sarà erogato anche in assenza dei requisiti di fatturato sovraindicati.

La quota di contributo da erogare è determinata così:

  • Per i soggetti che hanno già usufruito del contributo del Decreto Rilancio, la quota sarà pari al contributo già erogato;
  • Per i soggetti che non hanno già usufruito del contributo del Decreto Rilancio, la quota sarà pari al valore calcolato sulla base dei dati presenti nell’istanza trasmessi.

Il limite massimo di importo erogabile è di €150.000,00. Per gli operatori delle attività alberghiere, con codice ATECO 55, il limite dei 150.000,00 euro si applica per unità produttiva.

LAVORATORI DELLO SPORT

Per i lavoratori del mondo dello sport, che a causa dell’ermergenza abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività, è prevista l’erogazione di un’indennità pari €800.

La somma sarà erogata in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche.

Il contributo non concorrerà alla formazione del reddito e non è riconosciuto ai percettori di reddito di cittadinanza o di altro reddito da lavoro dipendente e assimilati, nonché di pensioni di ogni genere e di assegni ad esse equiparati.

Per i soggetti che abbiano già beneficiato di indennità nei mesi di marzo, aprile, maggio o giugno, l’indennità pari a 800 euro sarà erogata dalla società Sport e Salute s.p.a., senza necessità di ulteriore domanda o accertamenti, anche per il mese di novembre 2020. I soggetti che non abbiano già beneficiato di altri contributi dovranno presentare domanda, unitamente all’autocertificazione del possesso dei requisiti richiesti, entro il 30 novembre 2020 tramite la piattaforma informatica di cui all’articolo 5 del decreto ministeriale del 

Inoltre, sarà istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze il “Fondo per il sostegno delle Associazioni Sportive Dilettantistiche e delle Società Sportive Dilettantistiche”, nel limite massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020.

Il Fondo sarà destinato all’adozione di misure di sostegno e ripresa delle associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno cessato o ridotto la propria attività istituzionale a seguito dei provvedimenti statali di sospensione delle attività sportive.

LAVORATORI STAGIONALI, INTERMITTENTI, NON PARTITE IVA, E DEL TURISMO

Ai lavoratori stagionali del turismo, ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali, ai lavoratori in somministrazione presso imprese del turismo, e ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo spetterà un’indennità pari a €1000.

Si prevede che tali soggetti abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del Decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo e non siano titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente o NASPI.

Il contributo di €1000 spetterà anche:

  • ai lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
  • ai lavoratori intermittenti;
  • ai lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie
  • ai lavoratori incaricati alle vendite a domicilio.

Per ricevere il contributo di €1000, tali soggetti non devono essere titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente o titolari di pensione.

MISURE A SOSTEGNO DEGLI OPERATORI TURISTICI

Il Decreto prevede un incremento del fondo istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività finanziarie e per il turismo ai sensi degli articoli 182 del decreto- legge n. 34 del 2020 e 77 del decreto-legge n. 104 del 2020. 

È stata aumentata la dotazione originaria del fondo, pari a 25 milioni di euro per l’anno 2020 destinata a sostenere le agenzie di viaggio e i tour operator, in considerazione delle enormi perdite economiche subite dalla categoria, portando l’ammontare a 265 milioni.

Sono ammesse al beneficio le guide e gli accompagnatori turistici.

MISURE A SOSTEGNO DEL SETTORE DELLA CULTURA, CONGRESSUALISTICO E DELL’EDITORIA

È stato incrementato di 100 milioni di euro il il fondo istituito ai sensi dell’articolo 183, comma 2 del decreto legge n. 34 del 2020, originariamente pari a 171,5 milioni di euro.

I beneficiari al fondo sono librerie, soggetti dell’intera filiera dell’editoria, compresi le imprese e i lavoratori della filiera di produzione del libro, a partire da coloro che ricavano redditi prevalentemente dai diritti d’autore, nonché dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura non statali

Il fondo è destinato anche al ristoro delle perdite derivanti dall’annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento, in seguito all’emergenza epidemiologica da Covid-19, di spettacoli, fiere, congressi e mostre. 

FILIERE AGRICOLE, DELLA PESCA E DELL’ACQUACOLTURA: GLI ESONERI CONTRIBUTIVI PREVISTI

Il nuovo Decreto prevede che le aziende appartenenti alle predette filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, alle aziende produttrici di vino e birra, siano esonerate dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa anovembre 2020. 

Sono esonerati dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali anche gli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni con riferimento alla contribuzione dovuta per il mese di novembre 2020.

L’esonero è riconosciuto sui versamenti che i datori di lavoro devono effettuare entro il 16 dicembre 2020 per il periodo retributivo del mese di novembre 2020. Per i contribuenti iscritti alla «Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni» l’esonero è riconosciuto sul versamento della rata in scadenza il 16 novembre 2020 nella misura pari a 1/12 della contribuzione dovuta per l’anno 2020, con
esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL. Per i datori di lavoro per i quali la contribuzione dovuta per il periodo retributivo del mese di novembre 2020, ricadente nel quarto trimestre 2020, è determinata sulla base della dichiarazione di manodopera agricola occupata del mese di novembre da trasmettere entro il mese di dicembre 2020, l’esonero è riconosciuto sui versamenti in scadenza al 16 giugno 2021.

MISURE URGENTI DI SOSTEGNO ALL’EXPORT E AL SISTEMA DELLE FILIERE INTERNAZIONALI

Il Decreto prevede un incremento di 200 milioni di euro al “fondo 394” e del fondo istituito dall’art. 72 del decreto-legge n. 18 del 2020 e volto ad erogare cofinanziamenti a fondo perduto alle imprese esportatrici che ottengono finanziamenti agevolati a valere sul predetto “fondo 394”.

SOSPENSIONE DELLE PROCEDURE ESECUTIVE IMMOBILIARI 

È prevista la sospensione delle procedure esecutive immobiliari “per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.

È inefficace, inoltre, ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all’articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l’abitazione principale del debitore, effettuata dal 25 ottobre 2020 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

CREDITO D’IMPOSTA PER I CANONI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI A UNO NON ABITATITO E AFFITTO D’AZIENDA

Per i soggetti che operano nelle attività economiche interessate dalle restrizioni, senza alcun requisito di accesso, è prevista la misura di cui all’art. 28 del Decreto Rilancio, cioè un credito d’imposta del 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo, per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020. I settori interessati dalle chiusure o dalle limitazioni di orario di apertura sono quelli appartenenti ai settori economici di cui all’allegato 1 annesso al presente decreto, al netto di quelli che già a legislazione vigente sono destinatari della misura agevolativa fino a dicembre 2020, perché appartenenti al settore turismo.

Le condizioni di accesso all’agevolazione sono:

  • un calo del fatturato di almeno il 50% nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, rispetto ai corrispondenti mesi del 2019;
  • nessuna limitazione sul volume dei ricavi per i soggetti che operano nei settori economici interessati dalla misura.

Il credito d’imposta previsto dalla norma spetta nella misura del:

  • 60% dei canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo;
  • 30% dei canoni per affitto d’azienda.

CANCELLAZIONE RATA IMU

Si prevede l’esenzione della seconda rata dell’IMU per gli immobili e le relative pertinenze in cui si svolgono le attività economiche pregiudicate dal Covid-19.