L’emergenza Covid-19 e le misure di contenimento del contagio hanno provocato – e continuano a provocare ancora – un danno ingente all’economia e serie difficoltà economiche per i lavoratori e gli imprenditori. Per far fronte alle difficoltà economiche causate dal coronavirus, tra le misure disposte a tutela delle imprese vi è il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda. Scopriamo di più.

DECRETO RISTORI BIS: COSA PREVEDE

Il 9 novembre 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Ristori bis (Decreto legge 9 novembre 2020, n. 149), il quale dispone, tra le ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, novità in materia di credito di imposta per i canoni di locazione e di affitto d’azienda.

Ai sensi dell’articolo 4 del Decreto Ristori bis si dispone che le imprese colpite dall’emergenza pandemica che siano site nelle zone cd. “rosse”, cioè caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, ricevano un credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020.

IN COSA CONSISTE IN CREDITO D’IMPOSTA

Il Decreto Ristori bis, nel prevedere il credito d’imposta, richiama l’articolo 8 del Decreto Ristori (Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137), il quale dispone che il credito di imposta si riconosce indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente

Il credito d’imposta, di cui ai Decreti Ristori e Ristori bis, come disposto dal Decreto Cura Italia (Decreto Legge, 19 maggio 2020, n. 34) all’articolo 28, è utilizzabile:

  • nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa;
  • in compensazione, come disposto dall’articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Tale norma prevede che i contribuenti titolari di partita IVA versino cumulativamente sia le imposte (IRES, IRPEF, IRAP, IVA, ecc.) sia i contributi previdenziali e assistenziali, i premi INAIL con un versamento cd. unitario. Il versamento unitario si effettua per via telematica e consente la compensazione tra partite attive e passive del contribuente, cioé eventuali crediti o debiti. 

Il credito d’imposta è, quindi, un credito virtuale che il contribuente vanta nei confronti dell’Erario, e che può scomputare nel pagamento dei tributi.

Il credito d’imposta è un istituto giuridico relativo all’estinzione di un diritto soggettivo a seguito dell’inerzia o del non uso da parte del

CHI PUÓ ACCEDERE AL CREDITO DI IMPOSTA

Le imprese che possono beneficiare del credito di imposta sono coloro che operano nei settori indicati nell’Allegato 2 del Decreto Ristori bis e le imprese con i codici ATECO 79.1, 79.11, 79.12 che hanno sede operativa nelle zone cd. “rosse”.