L’avvocato non può assumere incarichi contro una parte già assistita: lo dispone il Codice deontologico forense. Scopriamo di più. 

Il codice prevede che l’avvocato possa assumere un incarico professionale contro una parte già assistita solo se sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale. L’avvocato, inoltre, non deve assumere un incarico contro una parte già assistita quando l’oggetto del nuovo incarico non sia estraneo a quello in precedenza espletato. 

Nel caso in cui l’avvocato abbia assistito coniugi o conviventi o minori in controversie di natura familiare deve sempre astenersi dal prestare la propria assistenza in favore di uno di essi in controversie successive tra i medesimi. In ogni caso, l’avvocato durante la sua funzione non può utilizzare notizie che sono state acquisite in ragione del rapporto già esaurito.

La violazione di questi divieti comporta la sanzione della sospensione dell’esercizio dell’attività professionale da due mesi a sei mesi o da uno a tre anni.

La ratio di tale disposizione si rinviene nella volontà di tutelare l’immagine della professione forense. Si ritiene, infatti, che non sia decoroso né opportuno consentire ad un avvocato di assumere incarichi contro precedenti clienti, a prescindere dalla possibilità che vengano utilizzate informazioni acquisite dal precedente incarico.