Si può tornare in Italia o nella propria Regione per Natale? Scopriamo insieme cosa prevede il nuovo DPCM Natale.

È stato pubblicato ieri, 3 dicembre 2020, il nuovo DPCM Natale il quale dispone misure di contenimento della diffusione del COVID-19 in vigore per tutto il periodo natalizio. Tra queste, sono previste anche misure per gli spostamenti da e per l’Italia e tra le Regioni

SPOSTAMENTI IN ITALIA

Sarà possibile spostarsi tra Regioni in Italia solo prima del 21 dicembre, se le Regioni sono cd. Gialle. Dal 21 dicembre fino al 6 gennaio saranno vietati gli spostamenti tra Regioni e Province autonome.

ARRIVI DALL’ESTERO

Per chi rientra in Italia dall’estero dopo il 20 dicembre è obbligatoria la quarantena per 10 giorni.

Possono rientrare in Italia tutti coloro che si trovano o hanno soggiornato o transitato in: Stati UE, Stati parte di Schengen, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, Andorra, Principato di Monaco Città del Vaticano, Repubblica di San Marino.

Se si è soggiornato o transitato nei 15 giorni precedenti all’ingresso in Italia nei seguenti Paesi è necessario compilare un’autocertificazione e consegnarla all’imbarco. I Paesi sono i seguenti:

Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia, (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Svezia, Ungheria, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord (incluse isole del Canale, Isola di Man, Gibilterra e basi britanniche nell’isola di Cipro ed esclusi i territori situati al di fuori del continente europeo per i quali il Regno ha la responsabilità delle relazioni internazionali), Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco.

In tal caso, è necessario consegnare prima di imbarcarsi una autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 in cui attestare: 

  • Dove si è soggiornato o transitato nei 15 giorni anteriori all’ingresso in Italia;
  • Il motivo dello spostamento (deve essere conforme ai motivi su indicati).

Per chi arriva da Australia, Giappone, Nuova Zelanda, Repubblica di Corea, Ruanda, Singapore, Thailandia, Uruguay, nonché da ulteriori Stati e territori a basso rischio epidemiologico e in altri Stati o territori, si può entrare in Italia solo per le seguenti comprovate esigenze:

  • lavorative;
  • di assoluta urgenza, di salute;
  • di studio;
  • di rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

In tali casi, all’imbarco è necessario compilare un’autodichiarazione ai sensi del DPR  n. 445/2000 in cui si indica:

  • Il motivo dell’arrivo;
  • L’indirizzo completo dell’abitazione o dimora in Italia dove sarà svolto l’isolamento;
  • Il mezzo di trasporto privato che verrà utilizzo per raggiungere l’abitazione in Italia o l’aereo con cui si raggiunge la località di destinazione e il codice identificativo del viaggio;
  • Il recapito telefonico anche mobile dove ricevere comunicazioni durante il periodo di isolamento.

All’arrivo in Italia sarà obbligatorio l’isolamento fiduciario per 15 giorni presso l’abitazione o la dimora indicata.

Restano chiusi fino al 6 gennaio gli impianti sciistici e saranno sospese tutte le crociere in partenza, scalo o arrivo in porti italiani.