Il MES sta infuocando nuovamente il dibattito politico e interno tra i partiti dopo l’approvazione delle modifiche al MES da parte dei Ministri dell’Economia dell’Unione Europea. Cos’è il MES e perché alcuni partiti si oppongono? Scopriamolo insieme.

MES E POLITICA ITALIANA

Il 30 novembre scorso i Ministri dell’Economia e delle Finanze dei Paesi UE hanno approvato le modifiche del MES. Ad approvare tali riforme è stato anche il Ministro italiano Roberto Gualtieri, che, per tale ragione, nel corso di un’informativa a Camera e Senato ha ricevuto attacchi da Movimento 5 Stelle e Lega. Ad essere contrari al MES e alla sua novella riforma sono Luigi Di Maio, Ministro degli Esteri in quota M5S, la Lega e Forza Italia.

In particolare, Di Maio ha dichiarato all’indomani del voto dell’Eurogruppo che «la riforma del Mes è tutt’altro che entusiasmante», anzi sarebbe «peggiorativa». Un netto “no” all’uso del MES, quindi, dal Movimento 5 Stelle. 

Non mancano i “no” dei partiti di opposizione, Lega e Forza Italia. Secondo Silvio Berlusconi il MES così modificato non è «soddisfacente per l’Italia e non va neppure nella direzione proposta dal Parlamento europeo». Sul punto, dà manforte anche Antonio Tajani, contrario alla sua approvazione, e il leader della Lega, Matteo Salvini. Una critica che è costata malumori anche all’interno di Forza Italia. Forza Italia, infatti, è stata sempre favorevole al MES.

Tra le critiche rivolte al MES, c’è la previsione di stringenti condizioni di accesso al fondo. In particolare è necessario che lo Stato abbia un rapporto debito/PIL del 60%.

Inoltre, un’altra critica è che Stato, il cui debito pubblico non rispetti le condizioni richieste, dovrebbe ristrutturare il proprio debito pubblico. La ristrutturazione del debito potrebbe avere conseguenze negative in Italia sulla ricchezza della popolazione.

Da queste potrebbero derivare fallimenti bancari, disoccupazione, distruzione dei risparmi, dal momento che il 70% del debito italiano è detenuto da operatori residenti quali ad esempio famiglie e imprese. Per poter comprendere le ragioni di tali malumori, guardiamo rapidamente alla storia del MES.

QUANDO NASCE IL MES E CHI LO HA APPROVATO

Il MES entra in vigore nel 2012 con atto costitutivo del 27 settembre, mentre la versione sottoposta al voto parlamentare è del 2 febbraio.

Nel 2012 era Presidente del Consiglio Mario Monti e la maggioranza parlamentare era costituita da PdL (confluito in Forza Italia) capeggiato da Berlusconi e nel quale vi era anche Giorgia Meloni, PD, UdC, FLI, ApI, RI, MpA, Fareitalia, PID, PLI, PRI, LD, AdC, PSI, MAIE.

Il primo atto politico e formale che ha determinato la nascita del MES risale alla unione dei ministri finanziari dell’Unione europea dell’11 luglio 2011, quando al Governo sedevano Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni come Ministro della Gioventù.

Nè Berlusconi, né Giorgia Meloni né Salvini, già allora dirigente della Lega che era partito di maggioranza, si opposero al MES, come oggi invece fanno Salvini e Berlusconi.

COS’È IL MES

Il MES è un’istituzione finanziaria internazionale, sottoposta al diritto internazionale, che fornisce assistenza finanziaria ai Paesi dell’eurozona che si trovano in difficoltà finanziarie o ne sono minacciati.

Esso costituisce un fondo monetario permanente volto a dare sostegno temporaneo ai Paesi che hanno adottato l’euro in caso di crisi e di probabile default cioè di insolvenza, incapacità di pagare i propri debiti. Il fine è mantenere la stabilità finanziaria della zona euro.

Il MES (o ESM, European Stability Mechanism) ha entra in vigore nel 2012 per sostituire gradualmente il Fondo europeo di stabilità finanziaria e del Meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria.

Esso viene gestito da:

  • un Consiglio dei Governatori cui fanno parte i Ministri delle finanze dei Paesi europei;
  • un Consiglio di Amministrazione, i cui membri sono nominati dal Consiglio dei Governatori;
  • un Direttore Generale con diritto di voto;
  • dal commissario europeo agli Affari economico-monetari;
  • dal Presidente della BCE, questi ultimi in qualità di osservatori.

Le decisioni del Consiglio vengono prese con una maggioranza pari all’85%. Il diritto di voto è proporzionale alla quota versata dal singolo Stato. Nel caso dell’Italia, il diritto di voto è pari al 17% e pertanto l’Italia ha diritto di veto.

Il MES ha un capitale complessivo di 704 miliardi di euro, dei quali 80 miliardi versati direttamente dagli Stati aderenti e 624 miliardi in capitale di garanzia (non ancora direttamente versato, ma solo in caso di necessità).

Ha una capacità di prestito complessiva pari a 500 miliardi di euro. Le contribuzioni sono commisurate a PIL e popolazione.

L’Italia contribuisce per il 17,8% cioè 14 miliardi di capitale versato, ma può rispondere fino a 125 miliardi, versando 14 miliardi di capitale. L’Italia per ora ha messo a garanzia altri 111, per un impegno totale di 125 miliardi, proporzionale al suo peso in termini di Pil rispetto agli altri Stati aderenti.

A COSA SERVE E COME SI ATTIVA

Il MES dalla sua nascita è stato decisivo nella risoluzione delle crisi dei Paesi che avevano perso accesso al mercato.

Rappresenterebbe una sorta di «assicurazione» (così come l’ha definita Giampaolo Galli), in quanto tranquillizza i mercati e rende meno probabile il ripetersi di situazioni di problematiche.

È, per i suoi sostenitori, una manifestazione di solidarietà dei Paesi più solidi nei confronti di quelli più fragili. L’intento sarebbe di raccogliere fondi a sostegno degli Stati in temporanea difficoltà finanziaria.

Le modalità d’azione del fondo sono disciplinate dall’articolo 3 del trattato istitutivo. Sono molto celeri perché terminano in appena sette giorni. Possono essere suddivise in tre fasi:

  1. lo Stato in difficoltà avanza una richiesta di assistenza al Presidente del Consiglio dei Governatori del fondo salva-Stati;
  2. il MES chiede alla Commissione europea di valutare lo stato di salute del Paese che ha chiesto aiuto e di definire il suo fabbisogno finanziario. In questa fase l’esecutivo comunitario e la BCE (e se necessario il FMI) analizzano se la crisi di quello Stato può contagiare il resto dell’Eurozona;
  3. dopo la valutazione, l’organo plenario del MES decide di agire e aiutare il Paese in difficoltà.

Dal 2017 si è avanzata l’ipotesi di rivedere il trattato, aprendo un acceso dibattito. La riforma infatti dovrà ricevere l’approvazione dei governi oltre che la ratifica parlamentare di ciascuno Stato.

I PARAMETRI PER ACCEDERE AL FONDO

Le principali novità del testo di riforma rispetto al Trattato originario, votate lo scorso 30 novembre, sono le seguenti:

Anzitutto, per accedere al fondo occorre rispettare diversi parametri fiscali e macroeconomici, tra i quali:

  • un rapportodeficit/Pil inferiore al 3%. Tale rapporto è stabilito dal Trattato di Stabilità e di Crescita del 1997. Con deficit pubblico si suole indicare la differenza negativa tra entrate e uscite pubbliche. Il deficit viene calcolato in rapporto al PIL in modo da definire la possibilità di ripagare il debito accumulato.
  • un rapporto debito/Pil inferiore al 60%. Con il termine debito pubblico si indica non il deificit ma il debito dello stesso Stato nei confronti di un soggetto economico creditore e non deve superare il limite del 60%).
  • ovvero, in alternativa alla seconda condizione, il rapporto debito/Pil in riduzione per almeno 1/20 l’anno nei due anni precedenti alla richiesta di assistenza finanziaria. 

Ad oggi non rispettano tali parametri dieci Paesi della zona euro: Italia, Portogallo, Spagna, Francia, Belgio, Finlandia, Slovenia, Lettonia, Grecia, Cipro. Per l’Italia rileva ovviamente il rapporto debito/Pil, che a causa di una crescita bassa o nulla non accenna a ridursi.

Si viene perciò a configurare, più nettamente che in passato, un’eurozona a due velocità: gli Stati che rispettano i parametri di cui sopra, possono accedere alla cd. “liquidità precauzionale”; gli altri – solitamente meno solidi – possono accedere alla cd. “liquidità rafforzata” a condizioni più onerose.

LINEE DI CREDITO PRECAUZIONALI E RAFFORZATE: COSA SONO

La linea di credito precauzionale in termini generali consiste nell’assistenza finanziaria concessa dal MES a un paese prima che si trovi in difficoltà nel reperimento di fondi sui mercati dei capitali, in modo da evitare situazioni di crisi, può essere:

  • (linea di credito condizionale) precauzionale (PCCL): a disposizione degli Stati membri la cui situazione economica e finanziaria è fondamentalmente solida, il che viene determinato sulla base del rispetto di sei criteri di ammissibilità quali debito pubblico, posizione sull’estero o accesso al mercato a condizioni ragionevoli. Lo scorso 30 novembre, per i Paesi in situazione economica e finanziaria particolarmente solida, sono state rafforzate le condizioni per l’accesso alla linea di credito PCCL (Precautionary Conditioned Credit Line), rappresentate da criteri di eleggibilità ex-ante relativi alla situazione economica e fiscale ed è stata introdotta una procedura semplificata per l’accesso alla linea di credito, che prevede la presentazione di una Lettera di intenti da parte del Paese richiedente invece che la firma di un Memorandum d’Intesa, come era richiesto in passato.
  • (linea di credito soggetta a condizioni) rafforzate (ECCL): a disposizione degli Stati membri la cui situazione economica e finanziaria continua a essere solida, ma che non soddisfano i criteri di ammissibilità della PCCL. Il ricorso all’ECCL è subordinato all’adozione di misure correttive volte a evitare problemi futuri per quanto concerne l’accesso al finanziamento sul mercato. Per questi Paesi, che presentano alcune vulnerabilità, è stata confermata la linea di credito ECCL (Enhanced Conditions Credit Line), rispetto alla quale non sono state previste modifiche dalla proposta di riforma. In quest’ultimo caso, il Paese si impegna a misure correttive volte ad affrontare tali carenze; le misure sarebbero limitate agli ambiti di vulnerabilità identificati e dovranno essere in linea con il quadro legislativo dell’Unione.

ABOLITO IL MEMORANDUM: APPROVATI LETTERA D’INTENTI E BACKSTOP

Tra le critiche più dure rivolte al MES vi era l’obbligo per gli Stati di firmare il Memorandum.

Era previsto che il gruppo dei Paesi non rientranti nei parametri di cui sopra potesse accedere solo alla liquidità “rafforzata” tramite la firma del memorandum of understanding.

Si trattava, cioè, di firmare misure di austerità fiscale sia sul lato della spesa che delle entrate. Chi accedeva alla liquidità “rafforzata” doveva firmare il memorandum, ma poteva accedere effettivamente alla liquidità richiesta solo se il suo debito pubblico veniva giudicato sostenibile da parte di Commissione Europea, Bce e MES.

La richiesta di assistenza dello Stato era analizzata dalla Commissione europea e della BCE e ne davano un parere e successivamente il MES, sulla scorta dello stesso parere, esprimeva il proprio parere vincolare e decisivo, esprimendosi sulla capacità del Paese che dovrebbe ricevere il sostegno finanziario di ripagarlo

La riforma approvata lo scorso 30 novembre abolisce il Memorandum e introduce la lettera d’intenti.

Con la riforma viene introdotto il backstop comune al fondo di risoluzione unico, dal 2024.

Si tratta di un fondo finanziato dalle banche europee e dal MES nella misura di 55 miliardi di euro per soccorrere le banche nazionali europee nel caso di fallimento.

È stato previsto un anticipo del backstop a partire dal 2022, piuttosto che dal 2024. L’anticipazione sarà accordata tenendo conto della finalità per la quale il fondo è creato: ridurre il rischio bancario. Per poter fruire anticipatamente del backstop sarà necessario assumere decisioni politiche volte a ridurre il rischio e modificare l’Accordo intergovernativo che regola il trasferimento e la messa in comune dei contributi al Fondo unico.