Fino al 6 gennaio sarà in vigore il Decreto Natale, che impone ulteriori limitazioni per la prevenzione dal Covid. Quali sono le sanzioni previste in caso di violazione dei divieti o di autocertificazione falsa? Scopriamolo insieme!
DECRETO NATALE
Lo scorso 18 dicembre è entrato in vigore il Decreto Natale, d.l. n. 172/2020, il quale dispone “Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”.
Con il Decreto sono state disposte nuove misure di contenimento per tutto il periodo delle feste natalizie, le quali limitano gli spostamenti nei Comuni e tra Comuni. Per circolare, infatti, sarà necessario portare con sé un’autocertificazione e attestare il motivo per il quale è giustificato lo spostamento.
Cosa succede se si violano le nuove disposizioni previste nel Decreto Natale?
SANZIONI PREVISTE: a) IL RIFERIMENTO NORMATIVO
L’articolo 1, al comma 3, del Decreto Natale prevede che la violazione delle disposizioni sia sanzionata ai sensi dell’articolo 4 del Decreto Legge n. 19 del 2020, con le modificazioni apportate dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.
b) LE SANZIONI PER SPOSTAMENTI NON CONSENTITI
Il mancato rispetto delle misure di contenimento previste nel Decreto Natale è punito con una sanzione amministrativa la quale consiste nel pagamento di una somma di denaro da 400€ a 1.000€.
Se la violazione delle norme avviene spostandosi con un veicolo, la sanzione aumenta di un terzo.
c) LE SANZIONI PER ATTIVITÀ COMMERCIALI
Se a violare le disposizioni che impongono la chiusura dei locali è un’attività commerciale, è applicabile la sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività.
L’autorità potrebbe, inoltre, disporre la chiusura dell’attività o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni qualora serva a impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione. Tale periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione.
e) VIOLAZIONI REITERATE
Nel caso in cui la stessa norma sia violata in maniera reiterata, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata, mentre quella accessoria è applicata nella misura massima.
CONSEGUENZE PENALI: a) VIOLAZIONE DELL’OBBLIGO DI QUARANTENA
Se la violazione delle norme di cui sopra non sono ascrivibili a un più grave reato, chi non rispetti l’obbligo di quarantena è punito ai sensi del Regio Decreto n. 1265 del 1934, con l’arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l’ammenda da 500 a 5000€.
b) AUTOCERTIFICAZIONE FALSA
Chi scrive il falso nell’autocertificazione commette un illecito penale. In particolare, la falsa attestazione nell’autocertificazione integra il reato di cui all’articolo 495 del codice penale. La sanzione prevista è la reclusione da 1 anno a 6 anni.
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