Il prossimo 1 gennaio 2021 entrerà in vigore un nuova definizione di default. Cosa cambia per la clientela? Scopriamolo insieme.

NUOVA DEFINIZIONE DI DEFAULT: LA NORMATIVA

La Banca d’Italia, in un comunicato dello scorso 28 novembre, ha annunciato l’imminente entrata in vigore di una nuova definizione di default il prossimo 1° gennaio 2021. In particolare, sarà applicata la definizione di default contenuta nel Regolamento UE n. 575 del 2013. La definizione di default è, inoltre, integrata da ulteriori criteri previste nelle Linee guida EBA e nel Regolamento Delegato UE n. 171/2018. Nel complesso, il quadro che se ne ricava risulta composto da criteri più stringenti rispetto alla normativa nostrana attuale

Ai sensi dell’articolo 178 del presente Regolamento, si verifica default in concomitanza di uno o di entrambi i seguenti eventi:

  • a) l’istituto di credito ritiene improbabile che, senza il ricorso ad azioni quale l’escussione delle garanzie, il debitore sia in grado di adempiere integral­mente alle sue obbligazioni creditizie;
  • b)  il debitore è in arretrato da oltre 90 giorni su una obbliga­zione creditizia.

V’è da precisare che la condizione di cui alla lettera a) è già in vigore. La condizione differente è, invece, quella di cui alla lettera b) in quanto cambiano i criteri in base ai quali considerare rilevante un debito scaduto.

I CRITERI PER IL NUOVO DEFAULT

Vi sono due criteri in presenza dei quali è necessario considerare rilevante il debito, cioè l’esposizione creditizia scaduta. In particolare:

  • quando l’importo massimo delle esposizioni al dettaglio non può essere superiore a 100€. Oppure, quello delle esposizioni non al dettaglio non può superare la soglia di €500. Le esposizioni sono, in particolare, classi di attività della banca che si distinguono a seconda dei soggetti verso i quali sono compiute. Le esposizioni al dettaglio consistono nella classe di attività bancaria nei confronti di una o più persone fisiche . Per essere definita “al dettaglio” l’esposizione deve essere verso una o più persone fisiche, deve essere collegabile a uno specifico prodotto, si caratterizza per bassi importi ma numerosità di prestiti gestiti in maniera similare. Oltre all’esposizione al dettaglio vi sono le esposizioni verso imprese, verso governi, verso banche.
  • quando l’esposizione supera l’1% dell’esposizione complessiva.

Nel momento in cui ricorrono entrambi i criteri, è necessario attendere 90 giorni consecutivi prima di classificare il debitore in stato di default

COSA CAMBIA IN CONCRETO

Con l’entrata in vigore della nuova definizione di default, come assicura la Banca d’Italia, non saranno modificate «nella sostanza le segnalazioni alla Centrale dei Rischi, utilizzate dagli intermediari nel processo di valutazione del “merito di credito” della clientela»

Piuttosto, sarà oggetto di modifica «il modo con cui le banche e gli intermediari finanziari devono classificare i clienti a fini prudenziali».

La nuova definizione di default non implica che il cliente sarà automaticamente classificato “a sofferenza” nella Centrale dei rischi. Per poter comprendere cosa cambierà in concreto per i clienti bancari a seguito di questa nuova definizione è necessario fare un passo indietro. È fondamentale preliminarmente chiarire cosa si intenda per valutazione del merito creditizio, per segnalazione in Centrale dei Rischi e per sconfinamento.

SEGNALAZIONE IN CENTRALE DEI RISCHI

Quando un cliente si reca presso una banca o un altro istituto di credito per ottenere un finanziamento, l’intermediario del credito (cioè il soggetto preposto dalla banca o dall’istituto a contrattare) deve informare il cliente del tipo di contratto di finanziamento che ha intenzione di stipulare, delle condizioni contrattuali. Di seguito, deve procedere alla valutazione del suo merito creditizio. La valutazione del merito creditizio è una istruttoria sulla capacità del cliente di ripagare in futuro i debiti contratti. Serve a comprendere se il cliente sarà in grado di restituire la somma che gli viene concessa a titolo di finanziamento.

La valutazione del merito creditizio, in parole povere, è una sorta di test sulla capacità finanziaria di un cliente

Chi sarebbe disposto a dare una cospicua somma di denaro in prestito a un amico o un conoscente che, poi, si sa che non sarà in grado di restituirli? Nessuno, o quasi. 

La valutazione del merito creditizio è, perciò, fondamentale: sia per il cliente, che potrà ricevere un finanziamento solo nella misura in cui sarà in grado di ripagarlo; sia per la banca, che potrà ricevere i soldi dati al cliente qualche anno prima come finanziamento.

SEGNALAZIONE IN CENTRALE DEI RISCHI: LE NOVITÀ

Essenziale per valutare il merito creditizio del cliente è la consultazione della Centrale dei Rischi, ove sono riportati i clienti bancari che non hanno adempiuto le loro obbligazioni nei confronti degli altri istituti di credito. 

Può accadere, infatti, che il cliente bancario non adempia alle obbligazioni assunte con la sua banca, ad esempio non pagando delle rate di un mutuo. In tal caso, il cliente è segnalato in Centrale dei Rischi della Banca d’Italia, che è il servizio di centralizzazione dei rischi creditizi gestito dalla Banca d’Italia e consiste in un sistema informativo sui rapporti di credito e di garanzia. La Centrale dei rischi garantisce informazioni sulla storia creditizia dei clienti bancari per valutarne correttamente il loro merito creditizio. In Italia figurano anche sistemi informativi privati di rilevazione centralizzata dei rischi, i Sistemi di informazione creditizia (SIC), i quali sono gestiti da CRIF, Expedian e CTC.

QUANDO UN CLIENTE È SEGNALATO COME DEBITORE “A SOFFERENZA” 

La prima segnalazione a sofferenza del cliente consiste nel classificare il cliente per la prima volta “negativamente”, a seguito dell’evidenziazione di un inadempimento persistente o di una sofferenza. 

Il cliente è classificato come debitore in sofferenza quando l’intermediario, a seguito di una valutazione della situazione finanziaria complessiva del cliente, ritenga che questi abbia gravi difficoltà a restituire il suo debito. Quando l’intermediario segnala per la prima volta il debito “a sofferenza” di un cliente, è tenuto a segnalarlo dapprima al cliente e di seguito in Centrale dei rischi.

Di conseguenza, non è sufficiente che uno sconfinamento anche di poco superiore a 100€, che è considerato default, conduca al rischio di una segnalazione a sofferenza. Per sconfinamento si intendono le somme di denaro che sono state addebitate al cliente e che sono superiori rispetto al suo saldo. Lo sconfinamento, dunque, consiste in un utilizzo dei fondi per importi superiori rispetto alla disponibilità del cliente sul proprio conto o fido. Dal 1° gennaio le banche potranno accordare la possibilità ai clienti di sconfinare, quindi “andare in rosso sui conti” ma un singolo sconfinamento non potrà condurre alla segnalazione in Centrale dei rischi. Per essere segnalati, infatti, è necessario che il cliente abbia una situazione finanziaria dalla quale emerga che vi siano delle gravi difficoltà a restituire il debito.