Internet guasto a causa di un fulmine: si può chiedere il risarcimento del danno? Scopriamolo insieme!

Non è infrequente che, durante l’inverno, condizioni meteorologiche avverse come fulmini o temporali siano causa di disservizi a telefono o internet. Tali disservizi devono essere segnalati alla compagnia telefonica competente che procederà a risolverli.

Se la compagnia telefonica non risolve il disservizio, si può ottenere il risarcimento del danno?

RISARCIMENTO DEL DANNO PER DISSERVIZIO

Non è facile dare una risposta certa a questo interrogativo. Anzitutto, è bene leggere le condizioni contrattuali sottoscritte con la compagnia telefonica.

Solitamente, le condizioni generali di contratto esonerano da responsabilità la compagnia telefonica per i clienti o i disservizi dovuti da cause di forza maggiore come fulmini o calamità naturali. Inoltre, potrebbe richiedere dei costi ulteriori a carico del cliente per le riparazioni del prodotte rese necessarie da cause accidentali come i fulmini.

La Cassazione[1] ha, tuttavia, condannato dei clienti a pagare a una compagnia telefonica le spese legali per una controversia legale nata nell’ambito della richiesta di pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno derivato dalla interruzione del servizio di telefonia mobile.

I Giudici di merito avevano accolto l’appello interposto dalla società, ritenendo che l’esatto adempimento fosse stato reso impossibile da causa non imputabile alla società debitrice (interruzioni di energia elettrica, non prevenibili dalla società telefonica, verificatesi a seguito delle eccezionali nevicate) e che, inoltre, i danni non erano stati “provati e neppure allegati in modo minimamente idoneo”.

Avverso tale sentenza i clienti hanno proposto un ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi, cui resiste con controricorso Vodafone Italia S.p.A. La Cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso e ha condannato i clienti ricorrenti a pagare 2500€ di spese legali alla Vodafone.

DISSERVIZIO A INTERNET: DANNO DI NATURA PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE

Nell’era digitale in cui viviamo, internet diviene sempre più importante. I Giudici di merito[2] hanno ritenuto che l’inadempimento da parte di un gestore o una compagnia telefonica arreca un danno duplice al cliente.

Un danno di natura patrimoniale, il quale si sostanzia tanto nella indebita mancata fruizione del servizio e – se il cliente utilizza internet per lavoro – anche per i pregiudizi arrecati nell’attività d’impresa o professionale o commerciale. E anche un danno di natura non patrimoniale di natura morale. Internet, infatti, è funzionale a esercitare alcuni dei diritti della persona, come lo studio e l’interazione sociale. La mancanza di internet produce, quindi, un danno da digital device cioè da disuguaglianza digitale.

Tale tesi non è unanimemente sostenuta. Per alcuni giudici[3], infatti, non ricorrono i presupposti per il risarcimento del danno esistenziale. La Cassazione[4] ha affermato che «non sono meritevoli di tutela risarcitoria, invocata a titolo di danno esistenziale, i pregiudizi consistenti in disagi, fastidi, disappunti, ansie ed in ogni altro tipo di insoddisfazione concernente gli aspetti più disparati della vita quotidiana che ciascuno conduce nel contesto sociale. Al di fuori dei casi determinati dalla legge ordinaria, solo la lesione di un diritto inviolabile della persona concretamente individuato è fonte di responsabilità risarcitoria non patrimoniale».

Inoltre, in tal caso, non ricorrono i presupposti per il risarcimento del danno esistenziale. La mancata fruizione dei servizi di telefonia e internet, pur potendo generare un disagio, non è idonea a ledere diritti costituzionalmente garantiti meritevole di risarcimento.

Tuttavia, a parer di chi scrive, proprio alla luce dell’utilizzo di internet durante il periodo di lockdown, deve essere considerato internet uno strumento essenziale per esercitare alcuni diritti come il diritto allo studio, il diritto al lavoro o ad altre prestazioni.

DANNI PER UN’ATTIVITÀ D’IMPRESA

Si potrebbe richiedere l’accertamento della responsabilità ex art. 2049 c.c. della compagnia telefonica per il disservizio arrecato se internet è utilizzato nell’ambito di un’attività di impresa.

È infatti presumibile che i professionisti subiscano un pregiudizio economico, quale conseguenza immediata e diretta del mancato funzionamento della linea telefonica, fax ed internet, producendo un danno economico da ascriversi alle gravi difficoltà di gestione del lavoro e dei rapporti con clienti[5].


[1] Cass. civ. sez. 3, ord. 11 novembre 2020, n. 26302

[2] Tribunale di Trieste, sez. Civile civile, 30 luglio 2012, n. 587.

[3] Tribunale Cosenza, sez. 1, Sent., 3 marzo 2020.

[4] Corte di Cassazione SS.UU. n. 26972/2008.

[5] Tribunale Firenze, sez. 3, 17 novembre 2016.