Dal 15 marzo 2021, in concomitanza con la chiusura delle scuole, sono previste agevolazioni per i genitori lavoratori: scopriamo di più!

MODALITÀ AGILE

Ai sensi dell’art. 2 del decreto legge n. 30 del 13 marzo 2021, il genitore di figlio convivente minore di 16 anni, lavoratore dipendente, alternativamente all’altro genitore può svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile. La modalità agile, da casa, potrà essere adottata per il periodo della durata della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio o in caso di quarantene di quest’ultimo disposta dall’ASL.

Se la prestazione lavorativa non può essere svolta in modalità agile, il lavoratore dipendente ha diritto ad astenersi dal lavoro per il suddetto periodo, alternativamente all’altro genitore.

Tali misure si applicano nei seguenti casi:

  • nel caso in cui il figlio convivente sia minore di 16 anni e sia stata sospesa l’attività didattica in presenza;
  • nel caso in cui il figlio convivente minore di 16 anni sia in quarantena disposta dall’ASL, per la durata dell’infezione da SARS Covid-19;
  • nel caso di figli con disabilità in situazione di gravità accertata, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.

INDENNITÀ

Durante tale periodo di sospensione è riconosciuta, in luogo della retribuzione, un’indennità del 50% della retribuzione stessa. 

Gli eventuali periodi di congedo parentale fruiti  dai genitori a decorrere dal 1° gennaio 2021 fino al 13 marzo, durante i periodi di sospensione dell’attività didattica  in  presenza del figlio, di durata dell’infezione  da  SARS  Covid-19  del  figlio,  di   durata della quarantena del figlio, possono essere convertiti a domanda nel congedo con diritto all’indennitànon sono computati  né indennizzati a titolo di congedo parentale. 

Se il figlio ha un’età compresa tra i 14 e i 16 anni, uno  dei genitori, alternativamente all’altro, può astenersi dal lavoro senza ottenere corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro. 

BONUS BABY SITTER 

I lavoratori possono scegliere la corresponsione di uno o più  bonus  per  l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 100 euro settimanali, da utilizzare per prestazioni effettuate. 

Le categorie di lavoratori che possono fruire di questi servizi sono:

  • i lavoratori iscritti alla gestione separata INPS;
  • i  lavoratori autonomi;
  • il personale del  comparto  sicurezza,  difesa  e  soccorso pubblico,  impiegato   per   le   esigenze   connesse   all’emergenza epidemiologica da  COVID-19; 
  • i  lavoratori  dipendenti  del  settore sanitario,  pubblico  e  privato   accreditato,   appartenenti   alla categoria dei medici, degli infermieri, dei  tecnici  di  laboratorio biomedico,  dei  tecnici  di  radiologia  medica  e  degli  operatori socio-sanitari;
  • i lavoratori autonomi  non  iscritti  all’INPS,  subordinatamente  alla comunicazione da  parte  delle  rispettive  casse  previdenziali  del numero  dei  beneficiari.

Il bonus viene erogato mediante il libretto  famiglia o, in alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai  servizi  integrativi  per l’infanzia, ai servizi socio-educativi territoriali, ai  centri  con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.  

La  fruizione  del   bonus per servizi integrativi per l’infanzia di cui al terzo periodo è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido.

Il bonus baby-sitter può essere fruito solo se l’altro genitore non accede ad altre tutele o al congedo.

Per i giorni in cui un genitore svolge la prestazione di  lavoro in modalità agile o fruisce del congedo non svolge alcuna attività  lavorativa  o è sospeso dal lavoro, l’altro genitore non può fruire dell’astensione o del bonus. Si può ricevere il bonus nel caso in cui l’altro genitore abbia altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle misure suddette.

Le modalità per accedere ai benefici sono stabilite dall’INPS.  Sulla  base  delle  domande  pervenute,  l’INPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. 

Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande.