In caso di sinistro stradale causato dalla mancata visibilità del segnale di Stop, potrebbe essere accertata la responsabilità dell’ente preposto alla apposizione e manutenzione del segnale, qualora il segnale manchi del tutto o risulti poco visibile in quanto occultato da altri oggetti (ad esempio cartelloni o alberi) e sbiadito (nel caso di segnale orizzontale). 

Ai sensi dell’articolo 37 del Codice della strada, l’ente preposto all’apposizione e alla manutenzione della segnaletica, ad eccezione dei casi previsti nel regolamento per singoli segnali, è l’ente proprietario delle strade, fuori dei centri abitati e, nella generalità dei casi, il Comune[1]. Tali enti devono occuparsi non solo di apporre il segnale ove ve ne sia necessità, ma anche occuparsi della loro manutenzione e della loro visibilità. 

Ad esempio, gli enti a questo preposti, dovranno occuparsi di potare l’albero che, con la sua chioma, ricopra interamente un segnale occultandone la visuale, ovvero ridipingere le strisce indicanti il segnale di arresto.

Ne consegue che l’assenza o la mancata visibilità del segnale stradale può ingenerare responsabilità dell’ente preposto alla sua manutenzione quando tale mancanza sia la causa del sinistro[2].

Nonostante il rispetto della segnaletica stradale sia fondamentale, il Codice della strada detta al conducente di guidare in modo responsabile, tramite la prescrizione di svariati obblighi alla guida, come il rispetto della distanza di sicurezza ovvero di assumere la massima prudenza in prossimità degli incroci.

Proprio con riferimento a questi ultimi, la giurisprudenza ha attentamente precisato che la «massima prudenza» richiesta dal Codice della strada ex articolo 145 in prossimità degli incroci non debba cessare neppure qualora manchino o non siano visibili i segnali stradali di Stop.

A tal proposito, la giurisprudenza di merito ha riconosciuto la responsabilità concorrente in capo tanto all’ente preposto, per la mancanza di visibilità del segnale che avrebbe dovuto manutenere, tanto al conducente, il quale avrebbe, d’altro canto, dovuto ugualmente guidare con prudenza.

Il conducente è quindi obbligato a guidare con la massima cautela, a prescindere dalla presenza di segnaletica, ad esempio nel caso in cui si accinga a imboccare un crocevia ove si riscontri la presenza di un «attraversamento pedonale, di una scuola, di un parco giochi e di una intersezione con altra strada»[3].

Nonostante la giurisprudenza di merito riconosca una percentuale di responsabilità in capo all’ente che non abbia provveduto alla manutenzione e alla visibilità del segnale di Stop, la Cassazione[4] si è pronunciata diversamente. Gli Ermellini hanno, infatti, escluso la responsabilità del Comune ex articolo 2051 c.c. per carenza di segnaletica stradale quando il sinistro stradale si è verificato in prossimità di un crocevia, dal momento che i conducenti che si accingano ad attraversare un crocevia o un incrocio devono guidare con la massima prudenza, a prescindere dalla presenza del segnale di Stop[5], così come prescritto dal Codice della strada.


[1] Ex articolo 37 del Codice della strada, « L’apposizione e la manutenzione della segnaletica, ad eccezione dei casi previsti nel regolamento per singoli segnali, fanno carico: a) agli enti proprietari delle strade, fuori dei centri abitati; b) ai comuni, nei centri abitati, compresi i segnali di inizio e fine del centro abitato, anche se collocati su strade non comunali; c) al comune, sulle strade private aperte all’uso pubblico e sulle strade locali; d) nei tratti di strade non di proprietà del comune all’interno dei centri abitati con popolazione inferiore ai diecimila abitanti, agli enti proprietari delle singole strade limitatamente ai segnali concernenti le caratteristiche strutturali o geometriche della strada. La rimanente segnaletica è di competenza del comune».

[2] Così Trib. Lecce, sez. I, 30 aprile 2018, n. 1664, il quale afferma «la concorrente responsabilità del conducente, che deve essere, comunque, quantificata in misura minore rispetto a quella del comune, certamente prevalente, avendo avuto evidentemente la mancata precedenza da parte dell’attrice efficacia eziologia prioritaria nella causazione dell’incidente».

[3] Trib. Arezzo, 13 marzo 2018, n. 300, ove la Corte, in un caso di incidente stradale per mancato rispetto di un segnale di stop occultato da un pannello, accerta la responsabilità concorrente del Comune e del conducente, dal momento che «l’art. 145 C.d.S. pone un generale obbligo di prudenza in capo ai conducenti (…), quindi «indipendentemente dalla presenza del segnale di “Stop” e del segnale di “dare precedenza”, il omissis [conducente] avrebbe dovuto dare la precedenza ai veicoli provenienti sia da destra che da sinistra, stante la presenza del cartello di preavviso di precedenza, sebbene posto a 150 metri dall’incrocio. Inoltre, il conducente, tenuto conto delle condizioni di luogo e di tempo – si trattava di un crocevia in prossimità di un luogo frequentato da bambini – avrebbe dovuto tenere una condotta maggiormente prudente, rallentano in prossimità dell’incrocio, in modo da poter avvistare il veicolo proveniente dalla sua sinistra. Dall’altro, il Comune omissis, in quanto soggetto responsabile della apposizione e manutenzione della segnaletica stradale, avrebbe dovuto garantire la circolazione in condizioni di sicurezza, curando l’apposizione del segnale di “Stop” a distanza regolamentare, nonché garantendo la visibilità della segnaletica verticale ed orizzontale. Il risarcimento spettante all’attrice, quindi, dovrà essere proporzionalmente diminuito della quota di responsabilità non imputabile al Comune».

[4] Cass. civ., sez. VI, 18 gennaio 2018, n.1103.

[5] Su questo anche Cass. pen, sez. IV, 10 febbraio 2009, la quale, richiamando in sentenza Cass. 4, 9 aprile 1976, Talamini, rv. 134275, afferma che «va ricordato che la norma che impone al conducente, nel crocevia, di dare la precedenza al veicolo che circola su strada con precedenza implica l’obbligo di accertarsi se da quella strada sopraggiungano veicoli. In tal caso, il conducente che giunga al crocevia è tenuto, pertanto, a non impegnare l’area per tutta la superficie, dovendo dare la precedenza ai veicoli sopravvenienti, e non può fare affidamento sul fatto che i veicoli con precedenza abbiano il dovere di rallentare in prossimità del crocevia. In caso di dubbio, il conducente tenuto a cedere la precedenza deve astenersi dall’intraprendere una manovra di esito incerto ed attendere il momento più propizio per eseguirla: ogni errore di calcolo deve, in tal senso, essere posto a suo carico (Cass. 4, 2 febbraio 1989, Bandini, rv. 181116)».