In occasione del 25 novembre, Giornata contro la violenza sulle donne, Coffee of Law intende approfondire alcune fattispecie del femminicidio: dalla violenza sessuale, allo stalking. L’obiettivo è accendere un faro sulle tutele che l’ordinamento offre alle vittime di femminicidio. Oggi parliamo di stalking: cosa prevede la normativa, in cosa consiste la condotta incriminata e gli elementi del reato. Scopriamo di più!

Lo stalking è un fenomeno criminologico e sociale in crescente aumento. I media e i dati statistici relativi al numero degli episodi di stalking offrono un quadro preoccupante: il 30,7% delle chiamate al 1522 dal 1° marzo al 16 aprile 2020 hanno a oggetto una richiesta di aiuto da parte di vittime di violenza di genere o stalking (dati ISTAT).

Il reato di atti persecutori è di recente introduzione. È stato introdotto nell’ordinamento nostrano con il d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, recante “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori”, convertito, con modificazioni, nella l. 23 aprile 2009 n. 38. 

La norma è stata inserita tra i delitti contro la libertà morale, in quanto è funzionale a tutelare la libertà di autodeterminazione della vittima. Il reato di atti persecutori, infatti, limita la libertà di autodeterminazione della persona offesa, influenzandone le scelte e inducendo la stessa a cambiare le proprie abitudini di vita per evitare di subire gli atti persecutori. Gli effetti che ne possono derivare sono molteplici: non solo lesioni fisiche o danni alla proprietà, ma danni alla sfera psicofisica della vittima, i quali si ravvedono nel perdurante stato di ansia e di timore per l’incolumità propria e dei propri cari, similari agli effetti del disturbo posttraumatico da stress[1].

NORMATIVA

Il reato di atti persecutori (“stalking”) è disciplinato dall’articolo 612bis c.p. il quale dispone quanto segue

«1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

2. La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

3. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.

4. Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. Laremissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all’articolo 612, secondo comma. Si procede tuttavia d’ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio».

QUAL È LA CONDOTTA INCRIMINATA

Lo stalking è un reato cd. abituale, in quanto «primo elemento del fatto tipico è il compimento di “condotte reiterate”, con cui l’autore minaccia o molesta la vittima»[2]. Affinché sia perfezionato il reato di stalking è necessaria la persecuzione, la quale si realizza con la reiterazione di più condotte, «omogenee od eterogenee tra loro: ripetute minacce, ripetuti pedinamenti, ripetute telefonate, ripetute ‘scenate’ in pubblico e così via, anche ‘combinati’ tra loro»[3].

Il reato di atti persecutori, infatti, sanziona comportamenti che di per se stessi potrebbero anche non essere penalmente rilevanti (si pensi all’invio di un messaggio o a una chiamata al telefono) ma che diventano persecutori in quanto abitualmente ripetuti, cioè reiterati nel tempo, tali da divenire molestie o minacce in grado di cagionare alla vittima un perdurante e grave stato di ansia o di paura o da ingenerare un fondato timore per la sua incolumità o per quella di un familiare o di una persona legata da vincolo affettivo, ovvero da costringerla ad alterare le proprie abitudini di vita.

Non è necessario, quindi, che i comportamenti reiterati siano di per se stessi rilevanti penalmente in quanto, al fine di sussumere la ripetizione delle condotte nel reato di atti persecutori, i comportamenti «isolatamente considerati, possono anche essere privi di rilevanza penale, talvolta disomogenei per tipologia e gravità»[4]. Frequentemente siffatte condotte si rivelano «prodromiche rispetto alla realizzazione di reati ben più gravi, contro la vita o l’incolumità personale»[5].

PER QUANTO TEMPO DEVONO ESSERE REITERATE LE CONDOTTE

Affinché le condotte siano penalmente rilevanti come atti persecutori, è necessario che siano abituali, cioè ripetuti nel tempo. Il Legislatore, tuttavia, non dà una definizione di abitualità, né indica quante condotte siano necessarie e per quanto tempo si debbano ripetere per perfezionare il reato di stalking

È compito dell’interprete della norma, quindi del giudice qualora per tale reato ci si rivolga alle autorità giudiziarie e si avvii un procedimento penale, stabilire se le condotte rientrino nella fattispecie di atti persecutori

CHI È L’AUTORE DELLO STALKING

Il reato di stalking è un reato cd. comune, in quanto può essere commesso da «chiunque», cioè da qualsiasi soggetto, senza necessità che rivesta particolari qualifiche. Tuttavia, la norma attribuisce maggiore disvalore alla condotta qualora sia commessa dal coniuge separato o divorziato della persona offesa ovvero da un soggetto che sia legato o sia stato legato alla vittima da relazione affettiva, quindi l’ex partner. In tal caso, la norma prevede un aumento della pena prevista al comma 1.

CHI È LA VITTIMA DEL REATO

Vittime dello stalking possono essere uomini e donneex parnter dell’autore delle condotte, personaggi noti del mondo dello spettacolo (si parla di “star stalking”), avvocati (“lawyer stalking”) o altri professionisti, vicini di casa, condòmini.

La forma di stalking più diffusa è quella perpetrata nei confronti delle donne[6] e, in particolare, dell’ex partner, la quale non è solo la fattispecie più diffusa ma anche quella più pericolosa in quanto l’autore delle condotte è a conoscenza delle abitudini della vittima e dei suoi spostamenti[7]. Non mancano i casi in cui la vittima sia il nuovo partner della vittima o i figli.


[1] G. Galuppi, E. Macario, Lo Stalking, in Dir. Fam, 2010, 2, p. 866.

[2] A. Valsecchi, Il delitto di “atti persecutori” (il cd. Stalking), in Riv. dir. e proc. pen., 2009, 3, p. 1377.

[3] A. Valsecchi, Il delitto di “atti persecutori” (il cd. Stalking), in Riv. dir. e proc. pen., 2009, 3, p. 1377.

[4] S. Tigano, Atti persecutori e maltrattamenti nei confronti degli “ex”: dall’introduzione del delitto di stalking alla recente legge n. 172 del 2012, in Dir. fam., 2013, 1, p. 350.

[5] S. Tigano, Atti persecutori e maltrattamenti nei confronti degli “ex”: dall’introduzione del delitto di stalking alla recente legge n. 172 del 2012, in Dir. fam., 2013, 1, p. 350

[6] G. Galuppi, E. Macario, Lo Stalking, in Dir. Fam, 2010, 2, p. 866.

[7]S. Tigano, Atti persecutori e maltrattamenti nei confronti degli “ex”: dall’introduzione del delitto di stalking alla recente legge n. 172 del 2012, in Dir. fam., 2013, 1, p. 350.

[8] A. Pulvirenti, Note problematiche su alcuni profili procedimentali del delitto di “atti persecutori” (Stalking) , in Dir. fam., 2011, 2, p. 939.

[9]  A. Pulvirenti, Note problematiche su alcuni profili procedimentali del delitto di “atti persecutori” (Stalking) , in Dir. fam., 2011, 2, p. 939.

[10] A. Pulvirenti, Note problematiche su alcuni profili procedimentali del delitto di “atti persecutori” (Stalking) , in Dir. fam., 2011, 2, p. 939.

[11]  A. Pulvirenti, Note problematiche su alcuni profili procedimentali del delitto di “atti persecutori” (Stalking) , in Dir. fam., 2011, 2, p. 939.

[12] A. Pulvirenti, Note problematiche su alcuni profili procedimentali del delitto di “atti persecutori” (Stalking) , in Dir. fam., 2011, 2, p. 939.

[13] S. Tigano, Atti persecutori e maltrattamenti nei confronti degli “ex”: dall’introduzione del delitto di stalking alla recente legge n. 172 del 2012, in Dir. fam., 2013, 1, p. 350.

[14] S. Tigano, Atti persecutori e maltrattamenti nei confronti degli “ex”: dall’introduzione del delitto di stalking alla recente legge n. 172 del 2012, in Dir. fam., 2013, 1, p. 350.