La mancata consegna di un bene acquistato online integra il reato di truffa. Scopriamo di più!

Con sempre maggiore frequenza si acquistano e si vendono beni online, spesso da altri consumatori e non direttamente da imprese produttive. Non è infrequente che taluni di questi acquisti non vadano a buon fine e che l’acquirente non riceva il bene acquistato. Cosa si può fare in questo caso?

IL REATO DI TRUFFA

Il reato di truffa è previsto dall’art. 640 del codice penale ed è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni o con la multa da 51 euro a 1.032 euro.

La truffa si integra quando qualcuno, con artifizi o raggiri, induce altri in errore e cagiona a questi un danno, per procurare un ingiusto profitto per sé. 

COMPRARE DA EBAY MA NON RICEVERE IL BENE È TRUFFA?

È pacifico in giurisprudenza che la condotta consistente nella vendita di un bene senza la sua consegna all’acquirente integri il reato di truffa. Sono copiose, infatti, le sentenze dei giudici di merito e di legittimità che affermano tale principio. 

È responsabile del reato di truffa chiunque posti sul sito internet ebay una proposta di acquisto e ne incassa la somma senza consegnare il bene all’acquirente (Trib. Perugia, 27 febbraio 2016; Trib. Perugia, 7 luglio 2015). Tale ipotesi non può essere considerata alla stregua di un semplice inadempimento contrattuale.

Anche secondo i giudici di legittimità (Cassazione penale sez. II, 04/12/2019, n.51551, Cassazione penale sez. II, 26/11/2019, n.198; Cass. pen., sez.VI, 17 febbraio 2015, n. 10136), il mancato rispetto delle modalità contrattuali accordate integra l’elemento degli artifici e raggiri. Tale elemento non è affatto marginale. Tutt’altro. Per poter configurare il reato di truffa è necessario che la condotta posta in essere abbia utilizzato artifizi e raggiri. Sicché, affermano gli Ermellini, integra il reato di truffa la condotta di chi si accrediti sul sito ebay e pone in vendita un bene ricevendone il corrispettivo senza consegnarlo all’acquirente.

AVETE ACQUISTATO UN BENE SENZA RICEVERLO? ECCO COME AGIRE

Se si è acquistato un bene da ebay o da altre piattaforme simili ma il bene non è stato consegnato né è stata rimborsata la somma, è necessario sporgere querela alle autorità competenti.

Ai fini della competenza per territorio dell’organo giudicante, il foro competente è quello del luogo in cui la vittima ha proceduto al versamento del pagamento, anche su un’eventuale carta ricaricabile o di credito o debito. Per quanto riguarda il tempo, invece, il delitto di truffa si consuma al momento dell’accreditamento del pagamento al venditore (Trib. Nola, 22 luglio 2019, n. 2059).