È lecito registrare una telefonata o una conversazione senza il permesso altrui? Scopriamolo insieme!

Registrare una conversazione: quando è lecito

Secondo un orientamento pacifico della giurisprudenza, non è illecito e, dunque, non costituisce reato registrare una conversazione se si ha l’obiettivo di tutelare un diritto proprio o altrui. Questo perché chi conversa accetta il rischio che la conversazione possa essere registrata. 

Affinché si possa escludere il carattere illecito, è necessario che la registrazione sia effettuata da un soggetto che partecipi alla conversazione, pur essendo gli altri partecipanti ignari della registrazione. In tal caso, non è configurabile la fattispecie di reato di cui l’art. 615 bis c.p.

Non solo. Secondo una sentenza della Cassazione penale è lecito l’utilizzo di registrazioni audio e video a scopo documentale senza avvisare previamente la controparte. «Le registrazioni, video e/o sonore, tra presenti, o anche di una conversazione telefonica, effettuata da uno dei partecipi al colloquio, o da una persona autorizzata ad assistervi (…) costituisce prova documentale valida e particolarmente attendibile, perché cristallizza in via definitiva ed oggettiva un fatto storico». Gli apparecchi informatici odierni, infatti, consentono a chiunque di registrare sia sotto forma di audio che di video conversazioni in maniera oggettiva. Proprio il carattere di oggettività consente di utilizzare tali prove a livello processuale.

Registrare una conversazione: quando è illecito

Non sempre registrare una conversazione è lecito.  Registrare conversazioni all’insaputa dei partecipanti è lecito solo se avviene in luoghi pubblici o aperti al pubblico. 

Configura il reato di cui all’articolo 615bis la condotta di chi registri notizie della vita privata altrui all’interno di luoghi di privata dimora o sul luogo di lavoro senza il consenso di tutti i presenti.

Per non configurare alcun reato, chi registra deve essere presente alla conversazione. Non è lecito, infatti, registrare una conversazione altrui non essendo presenti. Ad esempio, non è lecito occultare uno strumento di registrazione audio video in una stanza o in un luogo al fine di registrare conversazioni altrui a loro insaputa.