Creare un profilo falso su Facebook configura una fattispecie di reato? Scopriamolo insieme!

Non è raro imbattersi su Facebook in alcuni profili falsi, cioè profili i quali sono gestiti da utenti il cui nome e cognome e la propria identità non coincide con quella del profilo che amministrano perché inventata oppure di terzi.

PROFILO FALSO: USARE L’IDENTITÀ ALTRUI

La Cassazione ha affermato con sentenza del 6 luglio 2020, n. 22049, che la creazione di un profilo su qualsiasi social network utilizzando l’immagine di un’altra persona integra il reato di sostituzione della persona

Il reato di sostituzione della persona è previsto all’articolo 494 del codice penale il quale prevede che «chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all’altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino a un anno».

Affinché tale reato si possa configurare è sufficiente l’illegittima sostituzione della propria all’altrui persona. È irrilevante sul punto che tramite il profilo falso siano divulgate immagini caricaturali della persona offesa o altre ingiurie. Tali condotte, tuttavia, sono rilevanti ai fini dell’integrazione del reato di diffamazione.

Può essere configurato il reato di sostituzione anche nell’ipotesi in cui il profilo falso utilizzi il nickname di un’altra persona con l’intenzione di sostituirsene.

PROFILO FALSO: INVENTARE UN’IDENTITÀ

Aprire un profilo social utilizzando un’identità che non esiste non è da considerarsi, ex se, una fattispecie di reato.

Tuttavia, nel caso in cui tale profilo venga utilizzato per finalità di arrecare molestia a taluno, il reato che potrà essere integrato è il reato di molestia ovvero di stalking.