È tornato in libertà Giovanni Brusca, il boss della strage di Capaci. Un’ingiustizia o un diritto? Scopriamolo insieme!

È tornato in libertà Giovanni Brusca, il fedelissimo di totò Riina, boss della strage di Capaci e killer del piccolo Giuseppe Di Matteo, strangolato a undici anni e sciolto nell’acido.

Dopo 25 anni di reclusione, i giudici hanno disposto la scarcerazione. Da quanto si apprende dalle agenzie, sarebbero stati applicati i benefici previsti dalla legge per i collaboratori di giustizia.

LA NORMATIVA

La normativa che ha consentito a Brusca di ottenere la libertà dopo 25 anni di reclusione è contenuta nel decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8. Il presente decreto ha introdotto, per la prima volta in Italia, un sistema di protezione per tutelare e assistere i collaboratori e i testimoni di giustizia in grave pericolo per le dichiarazioni rese agli inquirenti, tutelando anche i loro familiari.

BENEFICI PENITENZIARI

Oltre speciali misure di protezione, il d.l. 8/1991 prevede degli specifici benefici penitenziari all’articolo 16-nonies. 

La norma dispone che, per coloro i quali hanno proceduto a collaborare con la giustizia, siano concesse:

  • circostanze attenuanti;
  • liberazione condizionale;
  • concessione di permessi premio;
  • ammissione alla detenzione domiciliare. 

Per concedere le suddette misure è necessario il previo parere del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, il quale deve fornire ogni utile informazione sulle caratteristiche della collaborazione prestata.

Su richiesta del tribunale o del magistrato di sorveglianza, allega alla proposta o al parere del procuratore copia del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione. Il parere o la proposta devono contenere, inoltre, la valutazione della condotta e della pericolosità del condannato e, eventualmente, precisare se il collaboratore abbia mai rifiutato di sottoporsi a interrogatorio o esame o altro atto di indagine nei procedimenti penale in cui ha prestato la collaborazione.

Una volta acquisiti la proposta o il parere, il tribunale o il magistrato di sorveglianza, qualora ritenga che sussistano i presupposti, che vi sia ravvedimento del collaboratore e che non sussistano più collegamenti con la criminalità organizzata, adotta il provvedimento e ne dà motivazione.

LA PENA DI BRUSCA

Brusca era stato condannato a 26 anni di reclusione nel 1966. La reclusione sarebbe dovuta terminare, quindi, nel 2022. 

La liberazione anticipata è avvenuta, invece, grazie alla “buona condotta” del Brusca, così come previsto dalla legge.