Il sexting, cioè l’invio di testi e immagini sessualmente espliciti, è reato? Scopriamolo insieme!

Con il termine sexting, nato dall’unione delle due parole “sex” e texting”, si intende la pratica consistente nell’invio di testi e immagini sessualmente espliciti tramite app di messaggistica. Si suole distinguere due tipologie di sexting:

  • l’una, il sexting primario, consiste nell’invio da parte dello stesso autore di immagini o testi espliciti a un altro soggetto;
  • l’altra, il sexting secondario, consiste nella diffusione di immagini o testi sessualmente espliciti e nella messa in disponibilità di questi a terzi. 

Sexting primario: quando è reato

Per quanto riguarda la prima fattispecie, nel caso in cui entrambi gli interlocutori siano maggiorenni, nulla quaestio: non vi è alcuna rilevanza penale di tale condotta. 

Penalizzata, invece, è la condotta di chi induca o costringa un minore all’invio o alla ricezione di immagini e testi sessualmente espliciti.

Ricevere materiale pornografico da minore è reato?

In particolare, ricevere immagini sessualmente esplicite da parte di un minore, ancorché minorenne, integra il reato di pornografia minorile disciplinato ai sensi dell’art. 600ter del codice penale

L’articolo 600ter del codice penale prevede la reclusione da sei a dodici anni e una multa da 24.000€ a 240.000€ per chiunque, realizza esibizioni o spettacoli pornografici o produce materiale pornografico utilizzando minori di 18 anni e recluti o induca minori a fare quanto sopra ovvero chi distribuisca, divulghi, diffonda o pubblicizzi materiale pornografico o informazioni volte ad adescare o sfruttare sessualmente dei minori. Del pari, la norma punisce chiunque assista a esibizioni i spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori. 

Quindi, chiunque invii o riceva immagini sessualmente esplicite da minore in chat può essere perseguibile ai sensi dell’art. 600ter. Il reato si consuma anche nel caso in cui il materiale pornografico sia prodotto e inviato in maniera consensuale da parte del minore.

Inviare materiale pornografico a minore è reato?

Nel caso in cui, invece, in chat, sia un maggiorenne a inviare foto hot o altro materiale sessualmente esplicito a un minore, il reato configurato sarà quello di violenza sessuale ai sensi dell’art. 612 cp.

Sexting secondario: il reato di revenge porn

Con riferimento al sexting secondario, la condotta consistente della diffusione di immagini e testi sessualmente espliciti di terzi è penalmente rilevante ed è disciplinata dall’articolo 612ter del codice penale, meglio nota come reato di revenge porn.